Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo

Dopo la promozione dell’accusa la domanda di scarcerazione va presentata a chi dirige il procedimento di primo grado (art. 230 cpv. 2). Anche il pubblico ministero può chiedere la scarcerazione (art. 230 cpv. 1).

Se accoglie la domanda, chi dirige il procedimento scarcera senza indugio l’imputato (art. 230 cpv. 3).

Poiché chi dirige il procedimento deve d’ufficio assicurarsi costantemente della legalità della carcerazione di sicurezza, può anche ordinare la scarcerazione di propria iniziativa, fatta salva l’approvazione del pubblico ministero (art. 230 cpv. 4).

Se chi dirige il procedimento di primo grado non intende accogliere la domanda di scarcerazione (art. 230 cpv. 3 secondo periodo) o se il pubblico ministero non acconsente alla scarcerazione che la direzione del procedimento intende ordinare di propria iniziativa, spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi decidere in merito (art. 230 cpv. 4 secondo periodo).

Se chi dirige il procedimento di primo grado (art. 61 lett. d) decide (su domanda o di propria iniziativa) di liberare l’imputato dalla carcerazione di sicurezza, ci si chiede se tale giudice non sia prevenuto quando successivamente giudica nello stesso procedimento, dato che nell’esame della scarcerazione occorre giudicare, tra le altre cose, se sussistono gravi indizi di reità (art. 221 cpv. 1), i quali poi, nell’ambito del dibattimento, costituiscono a loro volta l’oggetto del procedimento.

Secondo l’articolo 30 capoverso 1 Cost., nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale imparziale. Questo diritto risulta violato quando, valutando oggettivamente la situazione, sussistono circostanze che fanno ritenere che il giudice sia parziale63. Per quanto riguarda il rispetto del principio dell’imparzialità in caso di coinvolgimento precedente del giudice, occorre valutare se il membro del collegio giudicante in questione, partecipando a precedenti decisioni, ha statuito su singoli punti in misura tale da far apparire scontato l’esito del procedimento. La questione non può essere risolta in modo generale, ma si deve procedere a una valutazione caso per caso64.

Il TF non ha mai contestato l’unione personale tra giudice dell’arresto e giudice del merito65 e si può argomentare che, nelle costellazioni in cui chi dirige il procedimento vuole scarcerare l’imputato prima del dibattimento, si tratta di una prevenzione a favore dell’imputato. Tuttavia questa argomentazione non tiene sufficientemente conto del fatto che la questione dell’imparzialità non si pone soltanto dal punto di vista dell’imputato, bensì anche da quello dell’accusatore privato o della vittima. Anche questi hanno diritto di veder giudicare la causa penale e le loro eventuali pretese civili da un tribunale conforme alla Costituzione. Se, ad esempio, il tribunale competente per giudicare la causa libera l’imputato dalla carcerazione preventiva prima del dibattimento con la motivazione che non sussistono più gravi indizi di reato, questo darà all’accusatore privato e/o alla vittima l’impressione che la sentenza di condanna sia pregiudicata.

Infine, il diritto vigente stabilisce che i membri del tribunale dei provvedimenti coercitivi non possono agire come giudici del merito nella stessa causa. Per questo motivo il Consiglio federale propone di modificare i capoversi 3 e 4 affinché in ogni

63 BSK BV-Reich, art. 30 n. 24.

64 BSK BV-Reich, art. 30 n. 25 (con riferimenti alla giurisprudenza del TF).

65 DTF 117 Ia 182, 138 I 425; Bommer, ZBJV 2016, pag. 278 segg.