Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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caso sia il giudice dei provvedimenti coercitivi a decidere in merito a un’eventuale scarcerazione.

2.1.32 Articolo 231 capoverso 2

Per i motivi enunciati, anche chi dirige il procedimento in sede di appello non deve più poter decidere autonomamente in merito a un’eventuale scarcerazione.

Secondo il capoverso 2, la decisione deve essere demandata a chi dirige il procedimento in sede di reclamo. Introdurre una competenza del giudice dei provvedimenti coercitivi appare problematico, in quanto dal punto di vista gerarchico questi si colloca generalmente a un livello inferiore rispetto al tribunale d’appello.

È stata valutata e rigettata anche la possibilità di creare un motivo espresso di ricusazione per il caso in cui chi dirige il procedimento in sede di appello ordini la carcerazione di sicurezza o decida in merito alla scarcerazione (art. 233). Il motivo generale di ricusazione dell’articolo 56 lettera b infatti non si applica, perché le disposizioni dell’articolo 232 prevalgono come lex specialis sulle regole per la ricusazione. Si dovrebbe creare una norma analoga all’articolo 18 capoverso 2 («Chi funge da giudice dei provvedimenti coercitivi non può essere giudice del merito nella medesima causa»). Questo comporterebbe però diverse difficoltà: da un lato, in caso di un ordine di carcerazione o della decisione in merito a un domanda di scarcerazione, sostituire chi dirige il procedimento significherebbe sostituire proprio quella persona che spesso conosce meglio il caso. Se anche per l’esame delle domande di scarcerazione (art. 233) si introducesse un motivo espresso di ricusazione, l’imputato avrebbe concretamente il potere di ritardare o addirittura bloccare il procedimento, presentando di continuo nuove domande di scarcerazione e costringendo così alla ricusazione chi di volta in volta dirige il procedimento. Di conseguenza l’imputato potrebbe finire per escludere i membri del tribunale che non sono di suo gradimento.

2.1.33 Articolo 232 capoversi 1 e 2

In virtù di quanto illustrato in precedenza, i capoversi 1 e 2 sono modificati in modo da affidare a chi dirige il procedimento in sede di reclamo il giudizio sulla carcerazione di sicurezza durante il procedimento dinnanzi al tribunale d’appello.

2.1.34 Articolo 233

D’ora in poi chi dirige il procedimento in sede di reclamo deciderà anche in merito alle domande di scarcerazione dell’imputato presentate durante il procedimento dinnanzi al tribunale d’appello.

2.1.35 Articolo 236 capoverso 1

La modifica al capoverso 1 intende chiarire che l’esecuzione anticipata di pene o misure può essere autorizzata soltanto se prevista nel regime di esecuzione ordinaria,