Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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dato che gli istituti d’esecuzione non possono gestire diversi regimi d’esecuzione parallelamente.
2.1.36 Articolo 248
Secondo la giurisprudenza del TF, possono chiedere l’apposizione di sigilli non solo il detentore di carte, ma anche tutte le persone che, a prescindere dai rapporti di proprietà, hanno un interesse tutelato dalla legge a mantenere segreto il contenuto di dette carte66. Questa giurisprudenza va ancorata nel testo del capoverso 1; la legittimazione all’apposizione di sigilli va quindi allargata all’«avente diritto», analogamente all’articolo 264 capoverso 3.
Nel testo di legge va poi chiarito che la domanda di apposizione di sigilli va presentata senza indugio. Ciò corrisponde alla posizione della dottrina, basata sulla giurisprudenza del TF, che impone un diretto rapporto temporale tra la domanda e la messa al sicuro67. Pertanto nel capoverso 1 viene inserito il termine «senza indugio».
Capoverso 3: l’apposizione di sigilli intende impedire all’autorità che si occupa della causa penale di venire a conoscenza di segreti che non dovrebbe conoscere. In tale ottica l’attuale normativa risulta insoddisfacente, in quanto il giudice che si occupa della causa penale decide anche in merito al dissigillamento68.
Per tale motivo si propone di affidare al giudice dei provvedimenti coercitivi la decisione sul dissigillamento non soltanto nella procedura preliminare, come avviene attualmente, ma anche nella procedura dinnanzi al tribunale di primo grado (lett. a). Nella procedura di ricorso, invece, la competenza va attribuita a chi dirige il procedimento in seno alla giurisdizione presso la quale è pendente il caso. Certo, in tal modo a decidere in merito al dissigillamento è un membro del tribunale che successivamente giudica la causa; questa discrepanza è però dovuta al fatto che il giudice dei provvedimenti coercitivi non può essere designato in questa sede come autorità competente per il dissigillamento perché in genere, dal punto di vista gerarchico, si colloca a un livello inferiore rispetto alla giurisdizione di ricorso. Inoltre non va dimenticato che la procedura di dissigillamento è piuttosto rara dinnanzi alla giurisdizione di ricorso e che, attribuendo la competenza a chi dirige il procedimento, viene coinvolto un solo membro del tribunale.
Il diritto vigente fissa un termine massimo di un mese per decidere in merito al dissigillamento. La prassi dimostra che, di solito, rispettare questo termine è impossibile, perché nella procedura di dissigillamento vanno esaminate e verificate grandi quantità di documenti o dati. Pertanto appare più realistico rinunciare a questo termine ordinatorio nella legge.
Infine va modificata anche la via di ricorso contro le decisioni di dissigillamento del giudice dei provvedimenti coercitivi: attualmente queste sono definitive (cpv. 3 frase introduttiva), con la conseguenza che il TF è l’unica giurisdizione di ricorso che può decidere in merito ai dissigillamenti. Da un lato, questo non corrisponde al compito e al ruolo della corte suprema e, dall’altro, le procedure di dissigillamento pongono notevoli sfide pratiche al TF, in particolare quando si tratta di supporti di dati. Per-
66 DTF 140 IV 28, consid. 4.3.4.
67 BSK StPO-Thormann/Brechbühl, art. 248 n. 11.
68 Si esprime criticamente anche BSK StPO-Thormann/Brechbühl, art. 248 n. 30.