Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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tanto il TF si riserva, in casi di portata eccezionalmente ampia o complessa, di non trattare il reclamo direttamente, bensì di demandarlo alla giurisdizione di ricorso secondo gli articoli 20 e 393 segg. CPP e di non entrare in materia (in un primo momento)69. Non è chiaro se tale prassi sia conforme alla legge. Ad ogni modo dimostra il bisogno di una normativa che tenga conto del principio della doppia istanza. Pertanto la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi non deve più essere definitiva, il che – insieme alla proposta modifica dell’articolo 393 capoverso 1 lettera c – implica che le decisioni di dissigillamento del giudice dei provvedimenti coercitivi possono essere impugnate mediante reclamo secondo il CPP.

2.1.37 Articolo 251a

All’articolo 12 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 marzo 200770 sul controllo della circolazione stradale (OCCS), il diritto federale definisce i casi in cui va obbligatoriamente ordinato l’esame del sangue per controllare l’abilità alla guida. Tuttavia, secondo il diritto vigente, anche in questi casi la polizia non può ordinare autonomamente un esame del sangue, bensì deve chiederne l’esecuzione al pubblico ministero. Questa procedura è palesemente illogica poiché, viste le prescrizioni di diritto federale, il pubblico ministero non ha potere discrezionale. Pertanto in questi casi s’intende trasferire alla polizia la competenza di disporre un prelievo. Lo stesso vale per la messa al sicuro delle urine ai fini di un esame successivo dell’abilità alla guida: sebbene in questo caso non vi siano prescrizioni di diritto federale, non si tratta di una misura invasiva.

La questione è diversa per gli esami del sangue ordinati nel quadro di un potere discrezionale: trattandosi di una decisione relativa a una misura incisiva, la competenza deve rimanere del pubblico ministero.

2.1.38 Articolo 266 capoverso 3

In questo caso il termine «immobili» è sostituito con «fondi», in quanto possono essere sequestrati tutti i fondi ai sensi dell’articolo 655 capoverso 2 del Codice civile71, ossia anche diritti a sé stanti e permanenti, miniere e quote di comproprietà di fondi iscritti nel registro fondiario.

2.1.39 Articolo 268

Il CPP in vigore non regolamenta il sequestro a copertura di pretese di risarcimento disciplinato nell’articolo 71 capoverso 3 CP, in quanto questa disposizione non è stata trasferita nel CPP72. Nell’applicazione del diritto sorge pertanto l’interrogativo se le disposizioni relative al sequestro a copertura delle spese dell’articolo 268 CPP (in particolare il cpv. 2) siano applicabili per analogia al sequestro a copertura di

69Sentenza 1B_595/2011 del 21 mar. 2012, consid. 5.3.

70 RS 741.013

71 CC; RS 210

72 Heimgartner in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm., art. 263 n. 2.