Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

È molto difficile applicare questa disposizione al rilevamento di metadati di terzi, dato che, secondo l’articolo 270 lettera b, un terzo può essere sorvegliato soltanto se ha ceduto il suo collegamento all’imputato (lett. b n. 1) o funge da tramite per le comunicazioni dell’imputato (lett. b n. 2). Se però occorre rilevare ad esempio i metadati di una vittima (come i dati relativi all’ubicazione), quest’ultima non può essere considerata né come terzo che ha ceduto il suo collegamento all’imputato né come tramite per le comunicazioni dell’imputato, per cui il rilevamento dei metadati non è possibile – per lo meno stando al tenore della legge80.

Pertanto la nuova normativa deve prevedere espressamente la possibilità di rilevare i metadati di terzi. Contrariamente a quanto proposto da Forster81, si rinuncia a pretendere l’esistenza di un collegamento con persone o collegamenti di terzi rilevante ai fini dell’istruzione, poiché ciò escluderebbe il rilevamento di semplici dati relativi all’ubicazione. Tali dati possono però essere importanti per accertare un reato.

2.1.42 Articolo 286

Si rimanda al commento all’articolo 269 capoverso 2 lettera a (n. 2.1.40).

2.1.43 Articolo 301 capoverso 1bis

Secondo la Conferenza svizzera degli uffici di collocamento della legge concernente l’aiuto alle vittime di reati (CSUC-LAV), le vittime chiedono di poter ottenere, su richiesta, una copia della denuncia sporta oralmente. Questa richiesta viene accolta in un nuovo capoverso 1bis.

2.1.44 Articolo 303a

Determinati codici di procedura penale cantonali prevedevano la possibilità di vincolare il procedimento al versamento di un anticipo per le spese se il procedimento verteva su reati perseguibili a querela di parte (soprattutto reati contro l’onore e vie di fatto)82.

Il Consiglio federale propone di introdurre, per i reati contro l’onore, la possibilità di obbligare il denunciante a prestare cauzione per le eventuali spese e indennità, considerando che in relazione a tali reati spesso l’impulso a denunciare scaturisce più dal desiderio di vendetta personale che dall’effettiva lesione di un bene giuridico. Se prevalgono tali motivi di denuncia, è giustificato esigere dal denunciante un anticipo prima che si attivi l’apparato di perseguimento penale.

La disposizione non stabilisce alcun obbligo di imporre una cauzione. Piuttosto il pubblico ministero è libero di decidere se chiedere una cauzione e di stabilirne l’importo, considerando, tra l’altro, la rilevanza della causa e la situazione finanziaria del denunciante.

80 Il TF consente però il rilevamento dei metadati oltre il tenore restrittivo della legge. In materia: Forster in: FS Donatsch, pag. 362.

81 Forster in: FS Donatsch, pag. 366 seg.

82 P. es. art. 226 StrV-BE: in caso di reati contro l’onore e vie di fatto e, se giustificato da circostanze particolari, anche di altri reati perseguibili a querela di parte.