Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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2.1.45 Articolo 316 capoverso 1 (concerne soltanto il testo francese)
Secondo il testo di legge francese, le udienze di conciliazione sono possibili soltanto se il procedimento concerne esclusivamente reati perseguibili a querela di parte. Al contrario, secondo il testo di legge tedesco e italiano, una conciliazione è possibile anche quando il procedimento verte, oltre che su reati perseguibili a querela di parte, anche su rati perseguibili d’ufficio. Questa seconda versione è quella corretta e quindi il tenore francese va modificato.
2.1.46 Articolo 318 capoversi 1bis e 3
Poiché la maggioranza dei procedimenti penali si conclude con l’emanazione di un decreto d’accusa, vi è il pericolo che le vittime non riescano a costituirsi in tempo accusatori privati. Pertanto il pubblico ministero viene obbligato a comunicare alle vittime l’imminente conclusione del procedimento, dando loro la possibilità di costituirsi accusatori privati entro il termine indicato. Tuttavia, tale obbligo di comunicazione a carico del pubblico ministero sussiste soltanto se la vittima non ha già espressamente rinunciato, nel corso del procedimento, a partecipare in veste di accusatore privato.
Se, invece, una vittima si avvale della possibilità di costituirsi accusatore privato, non è possibile concludere subito l’istruzione. Al contrario, la vittima che ora partecipa come accusatore privato deve avere la possibilità di presentare istanze probatorie, soprattutto in vista di un’eventuale pretesa civile.
2.1.47 Articolo 342 capoversi 1, 1bis, 1ter e 2
Secondo il diritto vigente, il giudice può, d’ufficio o a istanza dell’imputato o del pubblico ministero, suddividere il dibattimento in due parti con decisione incidentale (art. 342 cpv. 1).
Poiché la decisione di suddividere il dibattimento spetta all’autorità giudicante e non a chi dirige il procedimento, è possibile decidere in merito soltanto in sede di dibattimento. Questo momento (tardivo) della decisione viene criticato nella dottrina, che giudica la cosa inefficiente e impraticabile se la suddivisione s’impone già durante la preparazione del dibattimento e richiede pertinenti disposizioni organizzative per il dibattimento83. In determinate circostanze il momento tardivo della decisione nasconde anche il pericolo che vengano respinte istanze di suddivisione con la motivazione che sono già state adottate tutte le misure organizzative o che l’istanza è stata presentata troppo a breve termine.
È comunque possibile che chi dirige il procedimento programmi di suddividere il dibattimento in due parti e che l’autorità giudicante decida formalmente in merito all’inizio del dibattimento sotto forma di questione pregiudiziale. Inoltre si considera ammissibile sollevare le questioni organizzative legate a una suddivisione già durante un’udienza preliminare (art. 332)84.
83 BSK StPO-Hauri/Venetz, art. 342 n. 10.
84 BSK StPO-Hauri/Venetz, art. 342 n. 10; Schmid, Handbuch, n. 1291.