Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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Nell’ottica di un espletamento efficiente dei procedimenti, il Consiglio federale propone una competenza diversa a seconda del momento in cui viene presa la decisione di suddividere il dibattimento in due parti.

Se l’istanza di suddivisione è presentata nel periodo che intercorre tra la pendenza della denuncia e l’apertura del dibattimento, secondo il capoverso 1bislettera a è competente per la decisione chi dirige il procedimento. Ciò vale anche quando una tale decisione d’ufficio s’impone già durante la preparazione del dibattimento. Se, invece, l’istanza è presentata dopo l’apertura del dibattimento, per la decisione è competente l’autorità giudicante (cpv. 1bislett. b), come già avviene secondo il diritto vigente.

Se chi dirige il procedimento respinge un’istanza di suddivisione, questa può, secondo il capoverso 1ter, essere riproposta in sede di dibattimento.

Il capoverso 2 viene integrato in modo che, oltre alle decisioni di suddivisione del dibattimento adottate dall’autorità giudicante, non possano essere impugnate nemmeno quelle di chi dirige il procedimento.

2.1.48 Articolo 352 capoverso 1, 1bis e 3

Nell’ambito della valutazione della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), sono state analizzate, tra l’altro, le ripercussioni della procedura del decreto d’accusa per le vittime85.

A tale proposito il rapporto finale sulla valutazione della LAV giunge alla conclusione che è necessario intervenire per migliorare la posizione della vittima nella procedura del decreto d’accusa86.

Si raccomanda di esaminare la possibilità di limitare il campo d’applicazione della procedura del decreto d’accusa al fine di rafforzare la posizione delle vittime87. A quanto pare, affinché le vittime di reati possano elaborare quanto avvenuto, è importante che i reati siano giudicati da un giudice in una procedura ordinaria, invece che nella procedura del decreto d’accusa. Per la vittima è essenziale non percepire il procedimento penale come l’evasione sommaria di una questione a suo giudizio molto importante88.

Il Consiglio federale comprende questo bisogno delle vittime in quanto, in un procedimento giudiziario (in linea di massima) pubblico, un’autorità indipendente (dal pubblico ministero) riconosce che la vittima ha subito un torto e che la sua integrità personale è stata violata.

Secondo il diritto vigente, il pubblico ministero può concludere un procedimento penale con un decreto d’accusa se, nell’ambito della procedura preliminare, i fatti sono stati ammessi dall’imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti e se, – tenuto conto dell’eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o della liberazione condizionale –, egli ritiene sufficiente una multa, una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere, una pena detentiva non superiore a sei mesi o un lavoro di pubblica utilità non superiore a 720 ore (art. 352 cpv. 1).

85 Rapporto finale 2015 (disponibile solo in tedesco e francese), pag. 44 segg.

86 Rapporto finale 2015 (disponibile solo in tedesco e francese), pag. 47.

87 Rapporto finale 2015 (disponibile solo in tedesco e francese), pag. 48 e 121.

88 Rapporto finale 2015 (disponibile solo in tedesco e francese), pag. 45 seg.