Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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Per attuare la richiesta delle vittime, il Consiglio federale propone di limitare il campo d’applicazione della procedura del decreto d’accusa in presenza di vittime, ma soltanto alle condizioni illustrate qui di seguito.
Non sono previste limitazioni per i crimini (più) lievi, ma soltanto per quelli di una certa gravità, come proposto nella raccomandazione del rapporto sulla valutazione della LAV89. Il capoverso 1bisstabilisce quindi che non è possibile chiudere un procedimento penale con un decreto d’accusa se entra in considerazione una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o una pena detentiva superiore a quattro mesi. Questo limite corrisponde a quello dell’articolo 132 capoverso 3 per valutare se si tratta di un caso bagatellare.
Inoltre, limitare la procedura del decreto d’accusa ha senso soltanto se la vittima partecipa al procedimento. Escludere il decreto d’accusa nel caso in cui la pena superi la soglia menzionata presuppone pertanto che la vittima si sia costituita accusatore privato. Soltanto così è giustificato derogare alle vigenti regole di competenza.
Per di più, si è esaminato se applicare la procedura ordinaria soltanto su richiesta della vittima ovvero se riconoscere alla vittima il diritto di rinunciarvi. Vi sono infatti vittime che non desiderano un dibattimento pubblico o ulteriori interrogatori.
Queste alternative sono però state scartate per i seguenti motivi: la competenza delle autorità penali non deve essere assoggettata al comportamento di una parte, poiché questo potrebbe dare adito ad abusi, anche se tali casi sarebbero probabilmente rari. La vittima potrebbe, ad esempio, essere tentata di chiedere una procedura ordinaria soltanto per privare l’imputato dei vantaggi del procedimento penale o di farsi ricompensare per la rinuncia alla procedura ordinaria.
Le modifiche dei capoversi 1 e 3 sono dovuti alla nuova normativa del capoverso 1bis.
2.1.49 Articolo 352a
A differenza di quanto previsto nel disegno del Consiglio federale90, il CPP in vigore non obbliga espressamente il pubblico ministero a interrogare l’imputato prima di emanare un decreto d’accusa; infatti la relativa disposizione è stata eliminata durante le consultazioni parlamentari per non compromettere l’efficienza della procedura del decreto d’accusa91.
Tuttavia, il pubblico ministero è tenuto a svolgere un interrogatorio se questo è indispensabile per chiarire i fatti o decidere in merito a una condanna (principi della verità materiale e del libero convincimento del giudice)92. Per il resto è libero di decidere nell’ambito del suo potere discrezionale se effettuare un interrogatorio o
89 Rapporto finale 2015 (disponibile solo in tedesco), pag. 121.
90 Cfr. art. 356 D-CPP.
91 RU S 2006, 984 e 1050; RU N 2007, 1024.
92 Daphinoff, Strafbefehlsverfahren, pag. 343 seg.