Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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In tutti gli altri casi, in cui ad esempio il decreto d’accusa viene notificato per posta o mediante pubblicazione ufficiale, il termine per l’opposizione sarà di 20 giorni. In tal modo si intende porre in qualche modo rimedio alla problematica illustrata in precedenza.
2.1.52 Articolo 355 capoverso 2
Secondo il diritto vigente l’opposizione contro un decreto d’accusa è considerata ritirata se, pur essendo stato citato a un interrogatorio, l’opponente ingiustificatamente non compare (art. 355 cpv. 2).
Questo ritiro fittizio viene criticato dalla dottrina, che non lo ritiene conciliabile con il diritto a un processo equo secondo l’articolo 6 paragrafo 1 CEDU. Inoltre, nella procedura del decreto d’accusa questa finzione implica una disparità di trattamento oggettivamente infondata: nell’ambito di una procedura ordinaria l’imputato che ingiustificatamente non compare ha il diritto di essere giudicato da un giudice, seppure in una procedura contumaciale107.
Il TF, considerando le critiche espresse in relazione a questo ritiro fittizio, ha relativizzato la questione affermando che si può partire dal presupposto di un ritiro concludente dell’opposizione contro un decreto d’accusa soltanto se il comportamento dell’interessato nel suo complesso fa concludere che, con il suo disinteresse nei confronti dell’ulteriore iter procedurale, rinuncia consapevolmente alla tutela giurisdizionale che gli spetta. Il ritiro (fittizio) dell’opposizione, derivante secondo la legge dall’ingiustificata mancata comparizione, presuppone quindi che l’imputato sia consapevole delle conseguenze della sua omissione e che rinunci ai diritti che gli spettano conoscendo la situazione giuridica determinante108.
Il Consiglio federale propone quindi di rinunciare alla criticata disparità di trattamento abrogando il capoverso 2.
2.1.53 Articolo 356 capoverso 4
Per i motivi esposti al numero 2.1.52, anche nella procedura dinnanzi al tribunale di primo grado si rinuncia a considerare ritirata l’opposizione se l’opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento. Il capoverso 4 va pertanto abrogato.
2.1.54 Articolo 364 capoverso 5
Il diritto vigente disciplina la procedura per le decisioni giudiziarie indipendenti successive solo in modo molto rudimentale. Ad esempio non è chiaro se, in assenza dell’interessato, si applichino le regole relative alla procedura contumaciale (art. 366 segg.).
Per tale motivo, nel capoverso 5 il Consiglio federale propone di rendere applicabili per analogia le disposizioni sulla procedura dibattimentale di primo grado, sempreché gli articoli 364 segg. non prevedano disposizioni particolari.
107 BSK StPO-Riklin, art. 355 n. 2 con ulteriori indicazioni.
108 Sentenza del TF del 27 mag. 2013 6B_152/2013, consid. 4.5.1.