Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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2.1.55 Articolo 364a (nuovo)
Nel 2010 la mozione 09.3443 (Sommaruga Carlo, Condannati: ripristino dell’esecuzione della pena o della misura) è stata trasmessa al Consiglio federale, che è stato incaricato di verificare se, per quanto riguarda il ripristino dell’esecuzione della pena o della misura per i condannati, convenga modificare il CPP affinché in casi urgenti – soprattutto per proteggere la collettività pubblica – le autorità amministrative possano prendere una decisione provvisoria in merito.
Secondo il diritto vigente le decisioni riguardanti il ripristino dell’esecuzione della pena o della misura a carico dei condannati competono al giudice, su proposta delle autorità d’esecuzione (cfr. art. 62a cpv. 3, 64a cpv. 3, 95 cpv. 5 CP)
Il tragico caso di «Lucie Trezzini» ha dimostrato la necessità di una normativa che consenta di far fronte il più velocemente possibile al pericolo che un condannato può rappresentare per la collettività. Diversi Cantoni dispongono già di corrispondenti disposizioni, che in certi casi permettono alle autorità d’esecuzione di arrestare ovvero lasciare in carcere l’interessato in vista dell’avvio di una procedura per l’emanazione di una decisione giudiziaria successiva109.
Il Consiglio federale ritiene tuttavia opportuna una normativa unitaria a livello nazionale, come chiesto dalla mozione. Questa deve basarsi sulle normative cantonali esistenti ed essere ancorata in un nuovo articolo 364a AP-CPP.
Il capoverso 1 prevede che l’autorità cui compete l’avvio della procedura per l’emanazione di una decisione giudiziaria successiva (art. 364 cpv. 1 CPP; di norma l’autorità d’esecuzione, in via sussidiaria il pubblico ministero) possa far arrestare il condannato in vista di una tale procedura successiva, se sussistono determinate condizioni.
In alternativa è stata vagliata la possibilità d’imporre all’autorità cui compete l’avvio della procedura successiva di richiedere l’arresto del condannato al pubblico ministero, che a sua volta avvia la procedura di carcerazione (cfr. § 44 EG-StPO Cant. AG). Questa variante è però stata scartata in quanto in alcuni Cantoni sono competenti speciali giudici esecutivi. In questi casi, per motivi gerarchici non sarebbe corretto presentare una proposta al pubblico ministero. Inoltre, prevedere un’ulteriore autorità che faccia da tramite potrebbe portare a ritardi indesiderati. Infine, anche l’articolo 440 capoverso 1 CPP prevede la competenza dell’autorità d’esecuzione.
Affinché l’autorità competente possa far arrestare il condannato, secondo il capoverso 1 deve sussistere una certa urgenza (cfr. anche art. 440 cpv. 1 CPP). Altrimenti va avviata la procedura per l’emanazione di una decisione giudiziaria successiva presentando una corrispondente proposta al giudice competente in materia (cfr. art. 364b AP-CPP).
Inoltre, il capoverso 1 esige che ci si debba seriamente attendere che, da un lato, contro il condannato sarà ordinata l’esecuzione di una sanzione privativa della libertà (p. es. l’esecuzione senza la condizionale della parte restante di una pena detentiva o l’esecuzione di una misura terapeutica stazionaria anziché di un tratta-
109 P. es. § 44 EG-StPO Cant. AG, art. 89 JG Cant. AR, art. 38a SMVG Cant. BE, art. 20 JVG Cant. GR, art. 6a EG-StPO Cant. UR, § 25 JVG Cant. LU, art. 50 EG-StPO Cant. SG, art. 95bis JG Cant. SH, § 22 StJVG Cant. ZH, art. 19 LEPM Cant. JU.