Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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mento ambulatoriale)110 e, dall’altro lato, che il condannato possa darsi alla fuga (lett. a, analogamente all’art. 221 cpv. 1 lett. a CPP) o commettere nuovamente un reato grave (lett. b, analogamente all’art. 221 cpv. 1 lett. c CPP). Per quanto riguarda quest’ultimo criterio, non è sufficiente la semplice possibilità ipotetica di recidiva né il timore che il condannato possa commettere reati minori111.

Secondo il capoverso 2, l’autorità competente avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l’articolo 224 CPP e interroga il condannato offrendogli la possibilità di esprimersi. Inoltre assume le prove direttamente disponibili, atte a corroborare o infirmare i motivi di carcerazione (art.224 cpv. 1 CPP). Al più tardi 48 ore dopo l’arresto, l’autorità propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione di sicurezza (art. 224 cpv. 2 CPP). La procedura dinnanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è retta per analogia dalle disposizioni degli articoli 225 e 226 CPP.

In tal modo vengono rispettate anche le disposizioni di diritto internazionale e costituzionale (art. 5 par. 3 CEDU e art. 31 cpv. 3 Cost.; cfr. sopra n. 2.1.29 e segg.).

A causa dell’imperativo di celerità (art. 5 cpv. 2 CPP), il capoverso 3 stabilisce che l’autorità competente deve trasmettere quanto prima gli atti corrispondenti unitamente alla sua richiesta al giudice competente per la procedura successiva.

2.1.56 Articolo 364b (nuovo)

Il CPP in vigore non disciplina espressamente la carcerazione di sicurezza prevista dal diritto in materia di esecuzione in relazione a una procedura in caso di decisioni indipendenti successive (art. 363 segg. CPP; cosiddetta procedura successiva).

Secondo la giurisprudenza (consolidata) del TF, tale carcerazione è ammissibile per la durata della procedura successiva, ossia dal suo avvio fino al passaggio in giudicato della nuova sentenza, per analogia con le disposizioni sulla carcerazione preventiva e di sicurezza (art. 229–233 in combinato disposto con gli art. 221 e 220 cpv. 2 CPP). Questa giurisprudenza risolve anche il problema della competenza112.

Considerato il carattere molto incisivo della carcerazione di sicurezza durante la procedura successiva, la mancanza di una regolamentazione esplicita di questo provvedimento coercitivo preoccupa dal punto di vista dello Stato di diritto. Il Consiglio federale prevede pertanto di ancorare nel CPP tale carcerazione, basandosi sulla giurisprudenza del TF.

Il capoverso 1 prevede che può far arrestare il condannato chi dirige il procedimento dell’autorità giudicante competente per la decisione successiva (analogamente all’art. 229 cpv. 2 CPP). Per ragioni di coerenza si presumono qui gli stessi motivi come per la carcerazione di sicurezza prima dell’avvio della procedura successiva (cfr. sopra art. 364a AP-CPP).

Secondo il capoverso 2, chi dirige il procedimento dell’autorità giudicante avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l’articolo 224 CPP. Poiché, secondo l’articolo 363 capoverso 1 CPP, la Confederazione e i Cantoni possono

110 Cfr. p. es. sentenza del TF dell’11 nov. 2016 1B_371/2016, consid. 6.3.

111 BSK StPO-Heer, art. 364 n. 9; DTF 137 IV 333 consid. 2.3.1.

112 DTF 137 IV 333 consid. 2; sentenze del TF del 27 gen. 2012 1B_6/2012, del 3 mag. 2013 1B_146/2013 e dell’11 nov. 2016 1B_371/2016.