Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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Per motivi di economia processuale, sia la prassi sia la dottrina criticano questa normativa117.
Per tale motivo, secondo il capoverso 1, se l’imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento, il giudice può svolgere una procedura contumaciale già in occasione del primo dibattimento, sempreché nel procedimento in corso l’imputato abbia avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati e la situazione probatoria consenta la pronuncia di una sentenza anche in sua assenza. Questo vale anche per il caso speciale in cui l’imputato stesso si sia posto nella situazione di incapacità dibattimentale (p. es. comparendo completamente ubriaco al dibattimento). Questo caso è già previsto dal diritto vigente (cpv. 3) e viene ora integrato nel capoverso 1. Il caso in cui l’imputato incarcerato rifiuta di essere tradotto al dibattimento rientra nel capoverso 1, per cui una menzione esplicita appare obsoleta.
Secondo il capoverso 2 il giudice, anziché pronunciare una sentenza in contumacia, può anche sospendere il procedimento o fissare una nuova udienza. In tal caso assume le prove indifferibili.
Il nuovo capoverso 3 riprende le condizioni disciplinate dall’attuale capoverso 4.
Secondo l’articolo 368 CPP, l’imputato condannato in contumacia può chiedere un nuovo giudizio. Anche se nel nuovo diritto il giudice può pronunciare una sentenza contumaciale già in occasione del primo dibattimento, per evitare abusi un nuovo giudizio non va concesso incondizionatamente. Come finora, la mancata comparizione del condannato al dibattimento deve essere ingiustificata (art 368 cpv. 3 CPP). Tuttavia, deve essere lo Stato a provare la colpa, senza però presumere alla leggera che si tratti di un caso di contumacia per colpa, proprio in considerazione della perseguita semplificazione della procedura contumaciale118.
2.1.59 Articolo 377 capoverso 4
Secondo il diritto vigente, nell’abito di una procedura indipendente di confisca, il giudice emana un’eventuale decisione in merito all’opposizione in forma di decreto o di ordinanza (art. 377 cpv. 4 CPP). Pertanto tale decisione può essere impugnata soltanto mediante reclamo (art. 393 cpv. 1 lett. b CPP).
Poiché nel nuovo diritto le decisioni indipendenti successive dovranno essere impugnate mediante appello anziché mediante reclamo (cfr. sopra n. Error! Reference source not found.), per motivi di coerenza nel capoverso 4 si propone l’appello come rimedio giuridico ammissibile contro le decisioni giudiziali relative all’opposizione.
2.1.60 Articolo 388 capoverso 2 lettere a–c
L’attuale tenore dell’articolo 388 diventa ora il capoverso 1.
117 BSK StPO-Maurer, art. 366 n. 15; Iv. Pa. 13.427 Schneider-Schüttel, Codice di procedura penale. Semplificare la procedura contumaciale.
118 Summers, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, stopp Komm., art. 368 n. 8; Schmid, Handbuch, n. 1411; FF 2006 989, 1204 seg.