Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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Il nuovo capoverso 2 propone di estendere la competenza di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso a determinate decisioni di non entrata nel merito (lett. a–c). Si tratta di casi in cui la procedura di ricorso non va espletata o va conclusa anticipatamente per motivi formali. I fatti non vengono esaminati sotto il profilo materiale. Pertanto risulta poco indicato dal punto di vista dell’economia procedurale lasciare la competenza a un’(eventuale) autorità giudicante collegiale119. Una regola analoga si trova all’articolo 108 LTF.

Secondo la lettera a, chi dirige il procedimento può decidere di non entrare nel merito se l’impugnazione è manifestamente inammissibile (cfr. art. 390 cpv. 2 CPP). Si tratta dei casi in cui manifestamente manca un presupposto processuale, ad esempio se chiaramente non è stato rispettato il termine per l’impugnazione, se non è stato versato (entro i termini) l’anticipo delle spese o se l’impugnazione non è legittimata. Il carattere manifesto è dato quando è molto chiaro ossia indubbio che manca un presupposto per il processo.

Secondo la lettera b, chi dirige il procedimento è inoltre competente per la decisione di non entrata nel merito quando l’impugnazione manifestamente non è motivata in modo sufficiente (art. 385 cpv. 2 CPP). Si tratta ad esempio dei casi in cui si dichiara di voler impugnare una decisione senza motivare in alcun modo in cosa consista la violazione del diritto federale (per i requisiti della motivazione v. art. 385 cpv. 1 CPP).

Infine, secondo la lettera c, chi dirige il procedimento può prendere una decisione di non entrata nel merito in caso di impugnazioni querulomani o abusive. Secondo la giurisprudenza del TF si intendono richieste prive di qualsiasi fondamento ragionevole120.

Sono considerati querulomani i soggetti che si rivolgono in continuazione alle autorità per ragioni di poco conto o senza alcun motivo: presentano richieste o reclami manifestamente immotivati, non si fanno influenzare da avvertimenti e insistono sul loro presunto diritto, anche se la loro richiesta è stata ripetutamente respinta121.

Si parla di abuso di diritto quando qualcuno agisce contro la buona fede nell’esercizio dei propri diritti e obblighi. Sono considerate abusive, ad esempio, le impugnazioni che perseguono unicamente lo scopo di guadagnare tempo, di gravare la controparte con spese procedurali o di vendicarsi di lei122.

Una condotta va però giudicata querulomane o abusiva soltanto in casi estremi o lampanti123.

2.1.61 Articolo 391 capoverso 2

Secondo la giurisprudenza del TF, il divieto di reformatio in peius (ossia di emettere un nuovo giudizio che peggiora la situazione del condannato) protegge l’imputato non solo da un inasprimento della sanzione, ma anche da un aggravamento della colpa. Il TF rifiuta di ridurre la portata di tale divieto applicandolo soltanto

119 BSK StPO-Guidon, art. 396 n. 8.

120 Sentenza del TF del 13 feb. 2004, 2A.77/2004, consid. 2.

121 BSK BGG-Belser/Bacher, art. 108 n. 31.

122 BSK BGG-Belser/Bacher, art. 108 n. 30.

123 BSK BGG-Belser/Bacher, art. 108 n. 29.