Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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all’inasprimento della sanzione124. Pertanto la giurisdizione di ricorso non può sostituire una condanna con una fattispecie dalla comminatoria più severa ossia con una qualifica giuridica più grave implicante una comminatoria più severa, nemmeno se lascia immutata la sanzione.

Per correggere questa situazione, il pubblico ministero deve interporre appello incidentale, anche se è soddisfatto della sanzione inflitta. Tuttavia, questo consente alla giurisdizione di ricorso di pronunciare una pena più severa, contrariamente a quanto perseguito dal divieto di peggioramento.

Questa situazione è insoddisfacente e viene giustamente criticata dalla dottrina125. Pertanto nel capoverso 2 si inserisce una precisazione, secondo cui il divieto di reformatio in peius si limita alla sanzione inflitta. La giurisdizione di ricorso deve poter modificare una sentenza giuridicamente inesatta per correggere la colpa, indipendentemente da un eventuale appello incidentale da parte del pubblico ministero. Al contempo si intende però anche garantire – ai fini dell’affidabilità del casellario giudiziale – che vi siano iscritte condanne materialmente corrette126.

2.1.62 Articolo 393 capoverso 1 lettera c

Secondo il diritto vigente, una decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi può essere impugnata mediante reclamo soltanto se espressamente previsto dal CPP (cfr. p. es. art. 222 CPP). Se non è previsto espressamente alcun diritto di reclamo, è ammissibile soltanto il reclamo (diretto) dinnanzi al TF. Questi casi costituiscono eccezioni al principio della doppia istanza, secondo cui i Cantoni devono istituire tribunali superiori quali giurisdizioni di ricorso (art. 80 cpv. 2 LTF).

Nell’ambito della revisione della LTF si prevede che in futuro si debba prima interporre reclamo a livello cantonale, segnatamente contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi. In tal modo saranno eliminate le deroghe al principio della doppia istanza nel diritto processuale penale (art. 80 cpv. 2 AP-LTF)127.

La lettera c del capoverso 1 viene adeguata di conseguenza.

2.1.63 Articolo 395 lettera b

Poiché, secondo l’articolo 353 capoverso 2 lettera b AP-CPP (cfr. sopra n. 2.1.62), in futuro nel decreto d’accusa sarà possibile decidere in merito a pretese civili liquide se l’importo litigioso non supera i 30 000 franchi, il Consiglio federale, per motivi di coerenza, propone anche una modifica del limite previsto nell’articolo 395 lettera b.

La lettera b non verte su pretese civili in senso stretto, ma su diritti simili nel contesto dell’indennizzo o della riparazione del torto morale.

124 DTF 139 IV 282; sentenze del TF del 6 feb. 2014, 6B_245/2013 e dell’11 giu. 2014 6B_772/2013.

125 Wohlers, forumpoenale 2014, pag. 338 seg.; Oehen, forumpoenale 2014, pag. 292.

126 Cfr. in merito in dettaglio Wohlers, forumpoenale 2014, pag. 338; Oehen, forumpoenale 2014, pag. 291 seg.

127 Rapporto esplicativo 2015, n. 2.4.