Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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2.1.64 Articolo 398 capoverso 1
In futuro contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive (art. 365 cpv. 2 AP-CPP) nonché contro le decisioni di confisca indipendenti (art. 377 cpv. 4 AP-CPP) sarà ammissibile l’appello, per cui il capoverso 1 viene integrato di conseguenza.
2.1.65 Articolo 410
La modifica riguarda soltanto il testo francese.
Alla lettera a del capoverso 1 l’espressione «l’autorité inférieure» va eliminata poiché non è contenuta né nel testo tedesco né in quello italiano. Inoltre l’espressione è poco chiara perché è possibile presentare una domanda di revisione anche contro una sentenza di un tribunale d’appello128.
2.1.66 Articolo 431 rubrica nonché capoversi 1 e 2
La rubrica dell’articolo 431 vigente è incompleta.
Il capoverso 1 disciplina i diritti che insorgono quando le condizioni materiali o formali di un provvedimento coercitivo non erano date nel momento in cui è stato ordinato e quindi il provvedimento è illegale.
I diritti derivanti da una carcerazione di durata eccessiva sono disciplinati al capoverso 2. In questo caso non è la carcerazione preventiva o di sicurezza a essere illegale, ma soltanto la sua durata.
La rubrica nel diritto vigente fa riferimento soltanto ai provvedimenti coercitivi ingiustificati secondo il capoverso 1 e quindi risulta incompleta. Pertanto viene integrata con la carcerazione di durata eccessiva secondo il capoverso 2.
2.1.67 Articolo 440 capoversi 1–4
L’articolo 440 disciplina la carcerazione di sicurezza che non è stata ordinata nella sentenza penale, ma soltanto dopo la sentenza per assicurare l’imminente esecuzione di sanzioni privative della libertà fino al loro avvio129. Ordinare la carcerazione di sicurezza compete all’autorità d’esecuzione (cpv. 1). L’ordine va però sottoposto entro breve termine (cpv. 2) al giudice, che decide in via definitiva se il condannato debba rimanere in carcere fino all’inizio della sanzione (cpv. 3).
In futuro il capoverso 1 comprenderà il rimando all’articolo 439 capoverso 3 lettere a–c CPP anziché l’espressione «nei casi urgenti». Ciò non implica alcuna modifica materiale poiché per casi urgenti si intendono soprattutto quelli secondo le lettere indicate.
Per motivi di coerenza, nel capoverso 2 è stata inserita, per l’ordine della carcerazione di sicurezza, una prescrizione di competenza analoga a quanto previsto per il dibattimento ovvero la procedura di appello (cfr. art. 229 cpv. 1 CPP e art. 231 cpv. 2 e 232 cpv. 1 AP-CPP; n. 2.1.32).
128 Rapporto di gestione del Tribunale federale 2013, pag. 17.
129 Sentenza del TF del 18 nov. 2015 6B_1055/2015, consid. 2.1.