Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine
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La lettera a stabilisce la competenza nel caso dei decreti d’accusa; nel diritto in vigore essa si ritrova alla lettera b. La modifica è quindi di natura puramente redazionale. Per contro non sarà più il giudice che ha ordinato la pena o la misura a essere competente per ordinare la carcerazione di sicurezza bensì, da un lato, il giudice dei provvedimenti coercitivi del luogo del tribunale di primo grado (lettera b, ex lett. a) e, dall’altro, chi dirige il procedimento in sede di reclamo nel luogo del tribunale d’appello (lettera c).
Dato che nel CPP non vi dovranno più essere eccezioni al principio della doppia istanza, nel capoverso 3 viene eliminata l’espressione «definitivamente».
Il diritto vigente non prevede alcuna disposizione che indica l’autorità chiamata a giudicare la liberazione dalla carcerazione di sicurezza ordinata in base all’articolo 440 CPP. Secondo la giurisprudenza del TF e la dottrina, per analogia con il capoverso 2 (del diritto vigente), questa decisione spetta al giudice che ha ordinato la sanzione130.
Tuttavia, per motivi di coerenza, il Consiglio federale propone nel capoverso 4 che la competenza per la liberazione dalla carcerazione di sicurezza sia disciplinata analogamente a quanto disposto dal capoverso 2 (cfr. anche art. 230 segg. AP-CPP): il giudice che ha ordinato la carcerazione di sicurezza è competente anche per la sua revoca.
Pertanto, una domanda di scarcerazione va giudicata dal giudice dei provvedimenti coercitivi se la sanzione è stata ordinata da un tribunale di primo grado (analogamente agli art. 229 e 230 AP-CPP). Se invece si tratta di una decisione del tribunale d’appello, la decisione di scarcerazione spetta a chi dirige il procedimento in sede di reclamo (analogamente all’art. 231 segg. AP-CPP). In tal modo si intende garantire che non sia un giudice che si è già occupato della causa a decidere in merito alla scarcerazione.
2.1.68 Articolo 442 capoverso 4
Il diritto in vigore consente alle autorità penali di compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati. Poiché la disposizione fa esplicitamente riferimento soltanto alle pretese d’indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a e b CPP), è esclusa una compensazione con pretese di riparazione del torto morale (art. 429 cpv. 1 lett. c CPP)131. Questa esclusione è dovuta allo scopo del versamento di una riparazione del torto morale, ossia compensare un’ingiustizia subita dalla persona interessata, ad esempio a causa di una carcerazione preventiva o di sicurezza ingiustificata132.
L’iniziativa parlamentare 13.466 (Compensazione delle spese giudiziarie con pretese d’indennizzo quale riparazione del torto morale a causa di provvedimenti coercitivi illegali) della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale chiede che le autorità penali possano compensare le spese procedurali non solo con le pretese d’indennizzo della persona tenuta al pagamento, ma anche con le sue pretese di compensazione del torto morale. Questa richiesta è motivata dal fatto che ciò contri-
130 Sentenza del TF del 18 nov. 2015 6B_1055/2015, consid. 2.
131 FF 2006 989, pag. 1236; DTF 139 IV 243, consid. 5.
132 BSK StPO-Wehrenberg/Frank, art. 429 n. 26 segg.