Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/87: Modifica del Codice di procedura penale (attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici dello Consiglio degli Stati, adeguamento del Codice di procedura penale) · 65 pagine

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buirebbe all’economia processuale. È paradossale che lo Stato sia dapprima costretto a versare al condannato un’indennità e poi debba attivarsi per esigere il pagamento delle spese giudiziarie addossate alla stessa persona. Se tali spese non possono più essere riscosse, questo va, in ultima analisi, a scapito dei contribuenti133. Il Consiglio nazionale ha dato seguito all’iniziativa il 7 settembre 2015.

Per questo motivo il capoverso 4 è integrato in modo da consentire alle autorità penali di compensare le loro pretese per spese procedurali non solo con le pretese d’indennizzo, ma anche con le pretese di riparazione del torto morale della parte tenuta al pagamento.

2.2 Diritto penale minorile

Art. 3 cpv. 2 Campo d’applicazione personale

Il diritto in vigore prevede quanto segue in materia di diritto sanzionatorio applicabile agli autori che hanno commesso reati prima e dopo il compimento del 18° anno d’età da giudicare contemporaneamente: se non sono necessarie misure del DPMin o del CP, si applicano soltanto le pene secondo il CP. Ciò vale anche per la pena suppletiva da pronunciarsi per un atto commesso prima del compimento del 18° anno di età (art. 3 cpv. 2 primo e secondo periodo). Se l’autore necessita di una misura, dev’essere ordinata la misura prevista dal CP o dal DPMin che si impone a seconda delle circostanze (art. 3 cpv. 2 terzo periodo).

Per quanto riguarda il diritto procedurale applicabile è previsto che, se una procedura è stata avviata contro un minore per reati che ha commesso prima del compimento del 18° anno d’età, rimane applicabile la procedura penale minorile anche se successivamente si aggiungono nuovi reati commessi dopo il compimento del 18° anno d’età (art. 3 cpv. 2 quarto periodo). In caso contrario, a tutti i reati si applica la procedura prevista per gli adulti (art. 3 cpv. 2 quinto periodo).

La prassi e la dottrina criticano soprattutto la norma procedurale del capoverso 2 quarto periodo134, asserendo che la maggior parte delle autorità penali minorili non dispone di esperienza nel settore del diritto penale degli adulti (p. es. per quanto riguarda la commisurazione della pena) quando deve giudicare anche reati commessi dall’autore dopo il compimento del 18° anno d’età. Inoltre, applicando la procedura penale minorile a un autore maggiorenne, si limitano i principi procedurali applicabili nel diritto penale degli adulti (p. es. esclusione del pubblico, art. 14 PPMin; limitati diritti di partecipazione dell’accusatore privato, art. 20 PPMin)135. Il capoverso 2 dell’articolo 3 va pertanto modificato come esposto qui di seguito.

In futuro i reati commessi da un autore prima e dopo il compimento del 18° anno d’età saranno giudicati e sanzionati separatamente dal punto di vista formale. Se nei confronti di un giovane viene avviata una procedura penale per un reato che ha commesso prima di compiere 18 anni, tale reato sarà giudicato (in linea di massima)

133 Rapporto della Commissione degli affari giuridici, 2015; RU 2015 N 1347.

134 DTF 135 IV 206 consid. 5.3; BSK StGB I-Gürber/Hug/Schläfli, art. 3 n. 12 segg.; Riedo, JStG/JStPO, n. 515 segg. Cfr. in merito anche la richiesta della mozione Schwaller (09.4198) «Modifica dell’articolo 3 capoverso 2 della legge federale sul diritto penale minorile», che però è stata ritirata.

135 BSK StGB I-Gürber/Hug/Schläfli, art. 3 n. 17 e 20 seg.