Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 49 pagine
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Attualmente in Svizzera vi sono 2391 impianti di protezione, di cui 856 sono posti di comando, 1193 impianti d’apprestamento, 244 centri sanitari protetti e 98 ospedali protetti. Va precisato che in parte si tratta di impianti di protezione combinati, per esempio una combinazione di posto di comando, impianto d’apprestamento e centro sanitario protetto.
Articolo 67 Prescrizioni della Confederazione
Capoverso 1: Il Consiglio federale disciplina, come finora, i requisiti che gli impianti di protezione devono soddisfare per garantire un’efficienza operativa sufficiente.
Capoverso 2: Dato che l’UFPP versa importi forfettari per la manutenzione degli impianti di protezione e si assume i costi per il rimodernamento, la pianificazione del fabbisogno deve avvenire in tutto il Paese secondo criteri unitari. Per la regolamentazione dei dettagli tecnici occorre delegare competenze legislative all’UFPP.
Articolo 68 Compiti dei Cantoni
Capoverso 1: D’ora in poi la pianificazione del fabbisogno dei Cantoni deve essere approvata dall’UFPP. Essa si basa sui criteri enunciati dalla Confederazione. Ciò è necessario, poiché la Confederazione partecipa ai costi di manutenzione con un contributo forfettario e sostiene anche eventuali rimodernamenti degli impianti di protezione.
Capoverso 2: Come finora, i Cantoni sono competenti per la realizzazione di progetti di costruzione e il loro equipaggiamento, come pure per la manutenzione e il rimodernamento degli impianti di protezione (fatti salvi gli ospedali protetti). Si applicano le direttive della Confederazione, che sostiene una parte del finanziamento per la manutenzione (contributo forfettario) e si assume i costi per il rimodernamento.
Articolo 69 Compiti degli enti ospedalieri
Come finora, gli enti ospedalieri provvedono alla realizzazione, all’equipaggiamento, alla manutenzione e al rimodernamento degli ospedali protetti.
Articolo 70 Soppressione
Capoversi 1 e 2: Ai sensi dell’articolo 68 capoverso 1, l’UFPP autorizza la pianificazione del fabbisogno dei Cantoni per quanto riguarda gli impianti di protezione. Questi ultimi possono quindi essere soppressi solo previa autorizzazione dell’UFPP, che disciplina anche la procedura di autorizzazione della soppressione di impianti di protezione.
Capoversi 3 e 4: Si tratta di sussidi federali versati fino al 2004 in base alla capacità finanziaria dei Cantoni per la realizzazione, il rimodernamento e l’equipaggiamento di impianti di protezione (art. 55 cpv. 1 lett. c della legge federale del 17 giugno 1994 sulla protezione civile).
Capoverso 5: La regolamentazione è volta a garantire che in caso di evento con forte afflusso di pazienti sia sempre disponibile un numero sufficiente di posti letto per pazienti.
Sezione 3: Diposizioni comuni
Articolo 71 Esigenze minime
Per garantire un livello di protezione della popolazione opportuno in tutti il Paese, il Consi-