Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati
deve fissare le condizioni necessarie.
L’introduzione di un servizio sanitario nella protezione civile è vista con scetticismo. Si potrebbe eventualmente introdurre una formazione complementare nel servizio sanitario per gli addetti all’assistenza, ma si deve rinunciare a una funzione di base e un’istruzione di base in materia di sanità. In ogni caso, anche questa decisione deve basarsi su un concetto globale che illustri in che modo, con quali mezzi e in che misura si possono garantire i servizi della sanità pubblica in Svizzera anche in caso di catastrofe, situazione d’emergenza o conflitto armato.
Canton FR
Costruzioni di protezione: il rapporto esplicativo prevede di ridurre il numero di impianti protetti del servizio sanitario e di reintrodurre il servizio sanitario nella protezione civile. Visto che non esiste alcun concetto sul fabbisogno e sulle conseguenze per il personale della protezione civile, questa interpretazione è prematura. Dovrebbe pertanto essere cancellata dal rapporto esplicativo. Un concetto per l’esercizio degli impianti protetti del servizio sanitario è d’importanza strategica e deve, in particolare, tenere conto dei mezzi del servizio civile.
Protezione dei beni culturali: la cancellazione dei contributi federali destinati alle documentazioni di sicurezza per i beni culturali ha conseguenze negative. Questi contributi servono a garantire la documentazione dei beni culturali con mezzi molto modesti, al contrario delle misure edilizie che, a causa dei loro costi elevati, rimarranno un’eccezione e con le quali viene in fondo protetta solo una piccola parte dei beni culturali in caso di catastrofe. L’effetto auspicato rimarrà quindi molto ipotetico.
Canton GE
Due leggi separate: la Confederazione ha sempre respinto la separazione della LPPC in due leggi con la motivazione che non esiste una base costituzionale che attribuisca alla Confederazione le competenze per la protezione della popolazione. È stato anche fatto valere il dato di fatto che non c’è sufficiente materia per una legge separata sulla protezione civile. Secondo l’articolo 57 Cost., la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione nell’ambito delle loro competenze. È stato inoltre stabilito che Confederazione e Cantoni coordinano i loro sforzi nel campo della sicurezza interna. Esiste quindi una base costituzionale sulla base della quale possono essere emanate disposizioni, altrimenti la Confederazione non avrebbe assolutamente alcuna competenza nel settore della protezione della popolazione. Oltre a ciò, i recenti sviluppi hanno portato a un forte aumento delle norme che disciplinano aspetti specifici della protezione della popolazione (allarme, condotta coordinata, comunicazione e istruzione). C’è quindi abbastanza materia per stilare una legge federale separata.
Basi d’appoggio NBC intercantonali: l’istituzione di basi d’appoggio NBC intercantonali non deve essere disciplinata dalla legge. Spetta ai Cantoni organizzarsi sulla base delle loro esigenze e dei loro mezzi. Essi continuano ad essere responsabili di tutti gli aspetti organizzativi. In considerazione dell’interoperabilità del materiale e della coerenza dell’istruzione, è però necessario che la Confederazione continui a offrire supporto nell’ambito dell’acquisto del materiale NBC.
Sistemi d’allarme e di telecomunicazione: i Cantoni hanno bisogno di maggiori dettagli sui costi. Inoltre, termini come «componenti centralizzate/decentralizzate» non sono definiti in modo chiaro. Pertanto, le disposizioni del capitolo 4 sotto il titolo secondo non possono