Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati

Obbligo di prestare servizio nella protezione civile: il proposito di equiparare l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile con quello nell’esercito è accolto favorevolmente. Si deve però garantire che i Cantoni dispongano degli effettivi di militi (sia quantitativamente che qualitativamente) necessari a medio e lungo termine. Ciò deve essere precisato almeno nel rapporto esplicativo.

Utilizzazione dei contributi sostitutivi: la prevista limitazione dell’utilizzazione dei contributi sostitutivi viene decisamente respinta. La normativa federale in vigore si è dimostrata valida e concede ai Cantoni lo spazio di manovra necessario per tenere conto delle reali esigenze regionali. Cambiare qualcosa che finora ha dato prova di sé non è ragionevole.

Protezione delle infrastrutture critiche: dato che le conseguenze di un guasto o di un’interruzione delle infrastrutture critiche non si fermano ai confini cantonali, occorre statuire nella legge l’obbligo per i Cantoni di proteggere le loro infrastrutture critiche. Questo è l’unico modo per garantire una protezione su scala nazionale.

Protezione dei beni culturali: le pianificazioni d’emergenza sono decisive per la protezione dei beni culturali. Per questo motivo, la Confederazione deve assolutamente finanziare i piani d’emergenza per gli oggetti di importanza nazionale.

Canton SZ

Un’unica legge: la divisione della LPPC in due leggi separate viene respinta. Le considerazioni fatte all’epoca in merito alla creazione di una base giuridica unitaria per la protezione civile e la protezione civile restano invariate. Il concetto della protezione della popolazione quale sistema integrato è già stato ancorato nella LPPC del 2002. La Confederazione continua a non essere autorizzata a legiferare sulla collaborazione con le organizzazioni partner che sottostanno al diritto cantonale. Essa non dispone infatti di un mandato costituzionale corrispondente.

Canton TI

Servizio sanitario nella protezione civile: la reintroduzione di un servizio sanitario nella protezione civile non viene di principio respinta, ma vista con scetticismo. La durata della formazione di un milite non permette di approfondire le conoscenze e competenze necessarie per questo servizio. Si corre oltretutto il rischio di sviluppare un profilo concorrenziale con l’addetto all’assistenza. Si propone però l’introduzione di un corso complementare per sanitari, concepito principalmente per i militi dell’assistenza, i quali durante la formazione potranno approfondire alcuni temi legati al supporto di strutture sanitarie, senza però diventare de facto dei militi sanitari sul modello militare.

L’assistenza sanitaria e l’erogazione di servizi sanitari sono di competenza cantonale e spetta quindi al Cantone autorizzarli. Non si può rinunciare al principio che siano i Cantoni a definire chi e come debba e possa offrire assistenza sanitaria.

Basi d’appoggio intercantonali: nella strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ le basi d’appoggio intercantonali venivano descritte come strutture polivalenti destinate a fornire prestazioni specialistiche attribuite alla protezione civile. Non risulta quindi chiaro il motivo per cui il termine «basi d’appoggio intercantonali» sia citato nella presente legge, unicamente in relazione all’ambito NBC. Aspetti come l’ubicazione, il finanziamento, la gestione e i compiti di queste basi d’appoggio devono essere approfonditi, così da definire le responsabilità e la ripartizione dei costi ad essi legati. La tematica deve essere analizzata più a fondo in collaborazione con i Cantoni.