Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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Canton VD

I proprietari di rifugi devono avere la possibilità di addebitare ai locatari i costi delle riparazioni dei danni causati da questi ultimi. La frase «I locatari non assumono costi» deve essere stralciata.

APF

La disposizione statuisce che d’ora in avanti i locatari non assumono costi. Mancano tuttavia delle spiegazioni e una motivazione in merito. Questo aspetto è già ampiamente regolato dal diritto in materia di locazione. Una normativa speciale in questa sede è quindi inutile e si chiede la cancellazione della frase «I locatari non assumono costi».

Art. 75 Delega di competenze legislative

Cantoni BE, SH

Per quanto attiene alle disposizioni di cui alle lettere b e c si deve chiarire come deve essere gestito il piano d’attribuzione in caso di utilizzo alternativo dei rifugi pubblici e degli impianti di protezione da parte di terzi (p. es. come alloggio di fortuna per richiedenti l’asilo) e a quale uso deve essere data la priorità in caso d’evento. Si pone infatti regolarmente la domanda dove troverebbe protezione la popolazione residente se un rifugio pubblico o un impianto di protezione fosse già occupato da terzi (p. es. in caso d’alloggio di richiedenti l’asilo). A questo proposito la Confederazione dovrebbe emanare delle disposizioni unitarie a livello nazionale. Potrebbe anche essere ipotizzabile una normativa a livello di legge.

La frase introduttiva deve essere riformulata: «Der Bundesrat regelt im Bereich der Schutzbauten» (Nell’ambito delle costruzioni di protezione, il Consiglio federale disciplina). Considerata l’importanza delle disposizioni di cui alle lettere a – c per la popolazione e i Cantoni e nell’ottica di una possibile limitazione della proprietà, le norme d’attuazione devono essere assolutamente emanate sotto forma di ordinanza federale. Si deve pertanto rinunciare a una delega di competenze legislative all’UFPP.

Canton LU

Occorre chiarire come deve essere gestito il piano d’attribuzione in caso di uso alternativo di rifugi pubblici e impianti di protezione da parte di terzi (p. es. come alloggio di fortuna per richiedenti l’asilo) e quale uso (protezione della popolazione o uso da parte di terzi) è prioritario in caso d’emergenza.

Canton VD

Considerata l’importanza delle lettere a – c per la popolazione e i Cantoni e dato che una normativa in questi settori è equiparabile a una limitazione della proprietà, le disposizioni esecutive non devono essere emanate dall’UFPP, bensì dal Consiglio federale.

FSPC, BZSV

Lettera b: questo aspetto deve essere disciplinato nell’ordinanza.

Capitolo 6: Materiale per gli interventi e per gli impianti di protezione

Art. 76

Canton AG (in combinato disposto con l’art. 92)