Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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Capitolo 7: Distintivo internazionale e carta d’identità della protezione civile
Art. 77
CG MPP, Cantoni AR, AG, BE, BL, FR, GE, LU, NW, SH, SO, SZ, TI, TG, UR, VD e ZG, Unione delle città svizzere, FSPC, BZSV
L’avamprogetto di legge prevede che il distintivo internazionale della protezione civile debba essere utilizzato unicamente in caso di conflitto armato. Ciò non è accettabile; la normativa attuale deve essere mantenuta. Il distintivo internazione della protezione civile serve anche a identificare i veicoli della protezione civile. Solo i veicoli contrassegnati sono ad esempio esentati dalla vignetta autostradale. Dalle spiegazioni non si evince se i veicoli della protezione civile saranno riconosciuti come tali anche senza distintivo internazionale e quindi esonerati ad esempio dalla TTPCP.
Canton VD (in aggiunta)
Questa misura è in contraddizione anche con la nuova ordinanza del DDPS sulla segnalazione dei beni culturali e del personale responsabile della protezione dei beni culturali, che offre la possibilità di contrassegnare i beni culturali anche in tempo di pace.
Capoverso 3: la locuzione «en temps de guerre» (in tempo di guerra) non è azzeccata. Per garantire la coerenza terminologica, si dovrebbe utilizzare la locuzione «en cas de conflit armé» (in caso di conflitto armato).
PVL
Il capoverso 1 deve essere riformulato come segue: «Im Falle eines bewaffneten Konflikts muss sichergestellt sein, dass das Personal und das Material des Zivilschutzes sowie die Schutzbauten mit dem internationalen Schutzzeichen des Zivilschutzes gekennzeichnet sind» (In caso di conflitto armato si deve assicurare che il personale e il materiale della protezione civile come pure le costruzioni di protezione siano contrassegnate con il distintivo internazionale della protezione civile).
Non si capisce perché il distintivo debba essere apposto solo in caso di conflitto armato. È molto più semplice apporre il distintivo al momento dell’acquisto del materiale risp. dell’equipaggiamento dei militi.
Capitolo 8: Responsabilità per danni
Art. 78 Principi
FSPC, BZSV, Centre Patronal
Capoverso 2: la responsabilità solidale deve essere mantenuta secondo la normativa attuale (art. 60 cpv. 2).
Art. 79 Regresso e indennizzo
Cantoni BE, FR, GE, JU, LU, NE, SH, VS e VD, Unione delle città svizzere, FSPC, BZSV
La locuzione «auf nationaler Ebene» (a livello nazionale) deve essere stralciata dal secondo capoverso. L’obbligo di indennizzo non deve essere limitato agli interventi di portata nazionale, ma deve valere anche per gli interventi a livello cantonale e regionale.