Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 122Fedlex · Rapporto sui risultati

Capoverso 2: si parte dal presupposto che un Cantone deve assumersi i costi per l’acquisizione di materiale solo se tale acquisizione è concordata con la Confederazione in forma scritta per il materiale in questione. In tutti gli altri casi un trasferimento dei costi non è accettabile. Le normative in questo settore devono essere commisurate al potenziale di risparmio. Concretamente si deve illustrare se i risparmi sui prezzi d’acquisto (effetto scala) siano maggiori dei costi supplementari generati dall’esercizio di un centro d’acquisizione centralizzato presso la Confederazione.

Canton BE

Favorevole al nuovo articolo poiché incentiva l’uniformazione e l’interoperabilità. Si tratta tuttavia di garantire che la centralizzazione degli acquisti presso la Confederazione non generi costi supplementari per i Cantoni e che l’ottimo livello qualitativo del Forum svizzero per il materiale della protezione civile sia mantenuto anche sotto la direzione dell’UFPP.

Occorre verificare se non sia opportuno che la Confederazione acquisti in modo centralizzato anche il materiale d’intervento e l’equipaggiamento personale dei militi per metterli a disposizione dei Cantoni. La Confederatione deve continuare a mettere a disposizione almeno le calzature. Si continuerebbe così a favorire l’uniformità e l’interoperabilità nella protezione civile.

Canton FR

Capoverso 1 lettera a: si deve specificare anche nella legge, e non solo nel rapporto esplicativo, che il materiale standardizzato comprende solo il materiale di protezione NBC e quello necessario per il caso di conflitto armato.

Cantoni FR, GE, JU, VS e VD

Capoverso 4 lettera b: per evitare malintesi in merito alle competenze dell’UFPP, si feve specificare che si tratta del materiale degli impianti di protezione.

Canton VD (in aggiunta)

Capoverso 2: si deve tenere conto delle comptenze dei Cantoni in questo campo.

Canton UR

In merito al capoverso 2, nel rapporto esplicativo si deve specificare che la centralizzazione dell’acquisizione e della gestione del materiale presso la Confederazione non deve generare costi supplementari per i Cantoni e che il buon livello qualitativo del FMPC deve essere mantenuto anche sotto la direzione dell’UFPP.

Unione delle città svizzere

Il capoverso 1 e il capoverso 2 si contraddicono. Si deve chiarire se di principio la Confederazione può decidere da sola in merito all’acquisizione dell’equipaggiamento personale e del materiale d’intervento o se deve dapprima accordarsi con i Cantoni.

FSPC, BZSV

Capoverso 1 lettera a: il materiale standardizzato deve essere regolamentato nell’ordinanza.

Il capoverso 1 lettera d deve essere stalciato (cfr. proposte all’art. 35 cpv. 4).

Il capoverso 2 deve essere riformulato come segue: «Er kann in Absprache mit den Kantonen die Beschaffung des Einsatzmaterials übernehmen» (Può, di comune accordo con i Cantoni, provvedere all’acquisizione del materiale d’intervento).

Nuovo capoverso 3: «Er beschafft die persönliche Ausrüstung der Schutzdienstpflichtigen» (Acquista l’equipaggiamento personale dei militi).