Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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dovuto realizzarne, devono versare solo contributi sostitutivi. Per questo motivo l’articolo 73 va stralciato.

Art. 74 Esecuzione sostitutiva

Cantoni BE, SH

La frase «I locatari si assumono i costi» deve essere stalciata o perlomeno formulata in altro modo. I proprietari dei rifugi devono continuare a potersi rifare sui locatari per la riparazione di danni causati da questi ultimi. Le esperienze raccolte nell’ambito dell’affitto di impianti di protezione e di rifugi pubblici lo confermano ampiamente. L’attuale formulazione esclude questa possibilità e contraddice addirittura le disposizioni della normativa in materia di locazione.

Canton GE

I detentori delle costruzioni di protezione non dovrebbero essere citati come persone tenute ad adottare le misure prescritte. L’interlocutore dell’autorità competente ed eventuale destinatario delle decisioni deve essere unicamente il proprietario.

Nel caso di costruzioni di protezione di dimensioni minori, l’esecuzione sostitutiva non è appropriata. Per questo motivo, in caso di inadempienza del proprietario, al posto di un’esecuzione sostitutiva (la cui applicabilità non è garantita) deve essere riscosso un contributo sostitutivo. Se un proprietario pregiudica il valore del suo rifugio, ciò coincide de facto a una soppressione. Con il versamento di un contributo sostitutivo si può compensare la perdita di posti protetti.

Canton SO

L’ultima frase «I locatari […]» è superflua e deve essere stralciata, dato che l’interlocutore è sempre il proprietario, il detentore o l’amministratore. La disposizione e il rapporto esplicativo devono essere adatti di conseguenza.

La Confederazione obbliga i Cantoni ad applicare misure coercitive. In molti casi, queste dovrebbero essere applicate con l’ausilio della polizia, dato che molti proprietari inadempienti negano l’accesso alla protezione civile e agli artigiani. Questo non l’approccio sbagliato per risolvere il problema. I Cantoni dovrebbero avere la possibilità di imporre le misure coercitive o di svincolare il rifugio riscuotendo un contributo sostitutivo in cambio.

Canton TI

Qualora si fossero riscontrati difetti, abusi, danni, e mancata prontezza operativa la responsabilità è sempre stata del proprietario della struttura protetta di PCi. La nuova denominazione “detentore” è poco chiara e crea maggiore confusione nella comprensione delle responsabilità (ripristino e assunzione dei costi). Proposta: «Se il proprietario della struttura protetta di PCi non adotta le misure prescritte, l’autorità federale o cantonale competente vi provvede, se del caso, a spese del proprietario. […]».

Canton UR

La frase «I locatari non assumono costi» dev’essere stralciata.

Canton VS

L’esperienza pratica dimostra che il ripristino dei rifugi può comportare un onere sproporzionato in termini di lavoro e costi. Per questo l’autorità cantonale deve avere la possibilità, quando necessario, di autorizzare la soppressione del rifugio a spese del proprietario e di riscuotere un contributo sostitutivo.