Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 58Fedlex · Rapporto sui risultati
Completare l’articolo con il principio che la gestione può essere delegata in parte a terzi o che le componenti per la trasmissione dei dati possono essere acquistate da terzi, nella misura in cui la sicurezza dei dati e della gestione lo consenta. La responsabilità gestionale spetta sempre alla Confederazione e ai Cantoni.
CFPBC
Per la protezione dei beni culturali i cyber-rischi non colpiscono tanto l’ambito della comunicazione dei dati, bensì la conservazione sicura dei beni culturali digitali d’importanza nazionale. Sarebbe quindi auspicabile che il sistema nazionale per lo scambio di dati comprendesse, oltre alle componenti per la comunicazione, anche quelle per la conservazione affidabile e a lungo termine dei dati.
Axpo
L’articolo deve essere completato affinché per creare e gestire un sistema per lo scambio di dati sicuro si possa utilizzare l’infrastruttura esistente delle aziende di approvvigionamento elettrico. I gestori delle infrastrutture critiche dispongono di ampie capacità non sfruttate sulle reti in fibra ottica a prova di crisi.
La Posta
Capoverso 7: gli obblighi finanziari legati alle scadenze per l’attuazione e alla salvaguardia del valore non possono essere stimati. Gli obblighi finanziari e le spese cagionate ai gestori delle infrastrutture critiche devono essere esemplificati.
Swisscom
Capoverso 5: qualora Swisscom rientrasse nella categoria «terzi», si porrebbe la questione delle esigenze esatte poste alla sicurezza dell’alimentazione con corrente elettrica, ossia per quanto tempo le reti dovrebbero continuare a funzionare dopo un’interruzione di corrente elettrica e chi si assumerebbe i relativi costi.
Da anni Swisscom si adopera per aumentare l’autonomia di corrente elettrica in tutte le sue reti (p. es. macrocella a batteria, generatori mobili, generatori di corrente e scorte di diesel per più giorni). In caso di un’interruzione di corrente, l’autonomia della rete di radiocomunicazione mobile di Swisscom è di almeno un’ora. Gli elementi della rete centrale Swisscom e i network-controller si trovano in edifici con un’autonomia elettrica di più giorni. La rete di trasmissione deve avere un’autonomia di almeno otto ore. Sono fatti salvi solo i concentratori che dispongono di un’autonomia di corrente elettrica di quatto ore.
Swissgrid
Swissgrid è disposto a contribuire, nel limite del possibile, al sistema per lo scambio di dati sicuro. Tuttavia, la mancanza di cavi a fibre ottiche disponibili e la diversa situazione geografica lo consentono solo limitatamente. Inoltre, la regolamentazione per i gestori delle infrastrutture critiche non può generare un obbligo giuridico. Le relative spiegazioni devono essere precisate. Se la Confederazione usufruisce dell’infrastruttura dei gestori delle infrastrutture critiche, deve versare loro un’indennità.
Le prescrizioni secondo il capoverso 7 devono limitarsi al campo d’applicazione di cui al capoverso 5 (componenti decentralizzate).
Art. 20 Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga
CG MPP, Cantoni BL, GL (in relazione al cpv. 7), GR, NW (in relazione ai cpv. 7 e 8), SH, SO, SZ, TG, UR e ZG, CSP (fatto salvo il cpv. 8), FSF (fatto salvo il cpv. 8), ASPP (fatto salvo il cpv. 8), AGV (fatto salvo il cpv. 8)