Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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Canton TI

Capoverso 6: la Confederazione deve definire tutti quegli interventi tecnici atti a salvaguardare il valore delle installazioni in funzione di fattori oggettivi. Completare la disposizione come segue: «Può […] per Cantoni e terzi […]; ciò dovrà avvenire proporzionalmente alla singola capacità finanziaria, all’entità dell’intervento e alle necessità tecniche».

Canton VD

Capoverso 1: occorre aggiungere la condotta: «La Confédération […] les autorités, les organes de conduite et les organisations chargées du sauvetage et de la sécurité et des tiers» (la Confederazione […] le autorità, gli organi di condotta e le organizzazioni incaricate del salvataggio e della sicurezza nonché i terzi).

Capoverso 4: occorre indicare almeno una stima delle conseguenze finanziarie. Finché non saranno disponibili informazioni in merito, non sarà possibile accettare nuovi compiti.

Capoverso 6: occorre aggiungere un dettaglio concernente l’aspetto finanziario: «Il peut imposer aux cantons et aux […], en tenant compte de ses capacités financières ainsi qu’aux contraintes budgétaires, des délais pour assurer […]» (può imporre ai Cantoni e ai […], tenendo conto delle sue capacità finanziarie e dei limiti di budget, delle scadenze per assicurare […]).

Non si capisce inoltre per quale motivo la sicurezza dell’alimentazione con corrente elettrica sia menzionata nell’ambito del sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (art. 19 cpv.

4) e non anche per gli altri sistemi.

GLP

Completare il capoverso 4 come segue: «Die Kantone und angeschlossene Dritte sind zuständig […]» (i Cantoni e i terzi collegati sono competenti […]).

Axpo

L’articolo deve essere modificato e completato in modo tale che la Confederazione e i Cantoni possano incaricare terzi di creare e gestire un sistema di radiocomunicazione mobile sicuro e che la cerchia degli utenti sia estesa anche ai gestori delle infrastrutture critiche, già avvezzi ad affrontare le sfide legate alla gestione e al controllo di situazioni d’emergenza. Essi realizzano e gestiscono anche i sistemi necessari. L’ampliamento della cerchia degli utenti permette non solo di risparmiare sui costi, ma anche di semplificare notevolmente la comunicazione e la collaborazione in caso di crisi.

Swissgrid

Precisare il capoverso 1 come segue: «Bund und Kantone errichten und betreiben gemeinsam ein mobiles Sicherheitsfunksystem für die interkantonale und organisationsübergreifende Zusammenarbeit der Behörden, und der Organisationen für Rettung und Sicherheit und sowie Dritten» (la Confederazione e i Cantoni creano e gestiscono congiuntamente un sistema di radiocomunicazione mobile sicuro volto a permettere la collaborazione intercantonale e tra le autorità, e le organizzazioni per il salvataggio e la sicurezza e nonché i terzi).»

Analogamente all’articolo 23, per i gestori di infrastrutture critiche l’applicabilità del capoverso 6 e dell’articolo 23 capoverso 5 dovrebbe limitarsi ai terminali. Questo soprattutto fintanto che i sistemi sono utilizzati solo in caso d’evento, ma non in situazione normale.

Art. 19 Rete nazionale di dati sicura

CG MPP, Cantoni BL, GL (in relazione al cpv. 8), GR, NW (in relazione al cpv. 8), SH, SO, SZ, TG, UR e ZG, CSP, FSF, ASPP, AGV