Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 54Fedlex · Rapporto sui risultati
creare a livello di legge la possibilità di delegare competenze legislative non meglio specificate all’UFPP. La formulazione di standard unitari è accolta con favore. Tuttavia i loro contenuti e limiti dovrebbero essere descritti in modo chiaro almeno nel rapporto esplicativo e successivamente a livello di ordinanza.
Capitolo 4: Sistemi di radiocomunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi
Canton AG
Il disciplinamento delle competenze e delle responsabilità deve essere precisato. Non è chiaro cosa comprendano esattamente le competenze e le responsabilità di Confederazione e Cantoni. Una competenza ripartita sarebbe incontestata se i Cantoni potessero agire autonomamente nel loro ambito di responsabilità.
Canton BE
Competenze e responsabilità devono essere precisate. I primi capoversi degli articoli 18-21 devono essere unificati come segue: «Bund und Kantone können gemeinsam […] errichten und betreiben» (la Confederazione e i Cantoni possono creare e gestire congiuntamente […]).
Non è definito in modo chiaro cosa comprendono le competenze della Confederazione e dei Cantoni, e come siano delimitate. Occorre inoltre chiarire se la normativa prevista non conferisca alla Confederazione una competenza perlopiù esclusiva per l’insieme dei sistemi. Dal rapporto esplicativo emerge che importanti lavori concettuali sono ancora in sospeso. Inoltre, i costi cagionati ai Cantoni non sono ancora noti in dettaglio. È quindi preferibile la formulazione con il verbo modale «può», meno vincolante, per dare maggiore margine di manovra alla Confederazione e ai Cantoni.
Negli articoli 18 capoverso 7, 19 capoverso 8, 20 capoverso 7 e 21 capoverso 8, «nach Anhörung der Kantone» (dopo aver sentito i Cantoni) deve essere sostituito da «im Einvernehmen mit den Kantonen» (d’intesa con i Cantoni; in italiano già tradotto così). Dato che i Cantoni partecipano al finanziamento, non devono solo essere sentiti. Le decisioni devono essere prese d’intesa con i Cantoni. Qualora non fosse dato seguito alle richieste di precisazione, si dovrà esaminare se non occorra gettare le basi giuridiche per creare e gestire sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione e Cantoni al fine di ottenere una forma di organizzazione e gestione realmente comune.
Per quanto riguarda le ripercussioni finanziarie, si parla di uno «sgravio» dei Cantoni. Questo è fuorviante, poiché le relative spese oggi non sono ancora dovute e di conseguenza i Cantoni non sono sgravati. Si dovrebbe invece parlare di un onere supplementare dei Cantoni. Il rapporto esplicativo deve essere adeguato di conseguenza e le ripercussioni finanziarie per i Cantoni devono essere documentate in modo possibilmente preciso.
Canton FR
Si indica espressamente che la Confederazione può realizzare i vari progetti solo in stretta collaborazione con i Cantoni. Dato che i costi per l’acquisizione e la manutenzione delle componenti cantonali sono a carico dei Cantoni, la Confederazione non può imporre delle scadenze ai Cantoni. I relativi capoversi devono quindi essere modificati per dare rilievo alla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. Il primo capoverso degli articoli 18-21 deve essere modificato come segue: «La Confédération et les cantons collaborent pour la mise en place […]» (La Confederazione e i Cantoni collaborano alla realizzazione […]).
Canton JU
Occorre stabilire cosa s’intende per «veiller» (provvedere)» e «être responsable» (essere responsabile). La portata delle competenze e dei compiti di Confederazione e Cantoni non