Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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gestito autonomamente dai Cantoni e dai Comuni interessati per il caso in cui dovesse crollare la comunicazione tra la Confederazione e i Cantoni e/o tra questi ultimi e i Comuni oppure per il caso di un’interruzione o della distruzione dei mezzi a disposizione della Confederazione oppure ancora nel caso in cui l’entità degli eventi superi le possibilità della Confederazione.)
Capitolo 5: Istruzione
Art. 22
CG MPP, Cantoni GL, GR, JU, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG e ZH, CSP, FSF, ASPP, AGV
Capoverso 1: un migliore coordinamento delle istruzioni ed esercitazioni è accolto con favore. La formulazione nel disegno di legge, tuttavia, è insufficiente. Nel rapporto esplicativo deve essere precisato a quale livello deve limitarsi il coordinamento. Inoltre, il coordinamento dell’istruzione da parte dalla Confederazione non può interferire con competenze preesistenti (ad es. polizia e pompieri). Si deve rinunciare alla creazione di un nuovo organo di coordinamento con sede proprio presso l’UFPP. È più opportuno utilizzare le strutture già disponibili e affermate (ad es. RSS).
Cantoni BE, FR e VD, Centre Patronal
Nella versione francese del disegno di legge deve essere corretto il numero del capitolo (cap. 5 invece di 6).
Canton FR
Adeguare il capoverso 2: «L’OFPP garantit l’offre […] et appuie les cantons dans leurs propres formations» (l’UFPP garantisce l’offerta […] e appoggia i Cantoni nelle loro attività formative). Il sostegno fornito ai Cantoni dall’UFPP garantisce in parte una procedura unitaria nell’ambito dell’istruzione a livello svizzero.
Canton GE
Capoverso 3: per garantire un’istruzione che comprenda tutti i sistemi, si deve rimandare al capitolo 4.
Canton VD
Non vi è chiarezza sulle competenze nell’ambito dell’istruzione. Non c’è coerenza tra l’articolo 22 e gli articoli 14, 51 e 57. È necessario distinguere chiaramente tra l’istruzione nella protezione civile e l’istruzione degli organi di condotta cantonali. Per questi ultimi, i particolari sono stabiliti dai Cantoni.
Capoverso 1: il senso del testo francese non è chiaro. La struttura della frase dovrebbe essere analoga a quella tedesca. La frase dovrebbe essere divisa in due parti: «La Confédération coordonne l’instruction des membres des organisations partenaires de la protection de la population en vue de leur collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et a. les organes de conduite, […]» (La Confederazione coordina l’istruzione dei membri delle organizzazioni partner della protezione della popolazione in vista della loro collaborazione. Coordina anche le esercitazioni tra le organizzazioni partner e a. gli organi di condotta, […]).
Capoverso 3: occorre precisare che per tutti i sistemi di cui al capitolo 4 viene svolta un’istruzione: «Il assure l’instruction […] des systèmes de communication de la protection de la population mentionnés au chapitre 4 et des systèmes […]» (Assicura l’istruzione nell’uso […] dei sistemi di comunicazione nella protezione della popolazione menzionati al capitolo 4 e nell’uso dei sistemi […]).