Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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esige una normativa vincolante. Potrebbe esserlo l’articolo 12 della legge sulle poste, ma non è data né dalla nuova LPPC proposta, né dalle leggi che vi stanno alla base. Se La Posta deve assumere ulteriori compiti, serve una regolamentazione chiara dell’assunzione delle spese (lo stesso vale per l’art. 26 cpv. 1, in particolare per la lettera d).
Art. 24 Sistema d’allarme, informazione in caso d’evento e radio d’emergenza
CG MPP, Cantoni BL, GL, JU, NE, SO, SZ, TG, UR, VS e ZG
La ripartizione dei compiti non è chiara. I compiti della Confederazione e dei Cantoni devono essere descritti in modo più esaustivo nel rapporto esplicativo. Occorre definire e descrivere le indennità previste a favore dei Cantoni per i servizi prestati.
Canton LU
Capoverso 1: Si chiede che i Cantoni rimangano responsabili dell’acquisto delle sirene. Ciò permette di sfruttare meglio le sinergie.
Canton TI
In caso d’evento è di fondamentale importanza che l’allarme e l’informazione possano raggiungere anche persone con deficit uditivi o difficoltà motorie e, considerato il futuro smantellamento della rete analogica, anche persone residenti in zone discoste.
Proposta: «La Confederazione si assume i costi per il sistema di allarme, l’informazione in caso di evento e la radio di emergenza considerando le necessità di persone portatrici di deficit uditivi o difficoltà motorie e la raggiungibilità delle zone periferiche che non dispongono di rete digitale».
Canton VD
Questa disposizione solleva i Cantoni dalla responsabilità di provvedere alla manutenzione delle componenti decentralizzate. Ciò comporta tuttavia il rischio che vada perso lo stretto contatto tra i Cantoni e i proprietari degli edifici su cui sono installate le sirene. L’UFPP deve quindi avere la possibilità di concedere ai Cantoni che lo desiderano la facoltà di procedere per conto proprio alla manutenzione. Manca inoltre una regolamentazione delle indennità versate annualmente ai proprietari degli immobili. Non è chiaro se queste indennità sono comprese nei costi d’esercizio a carico dell’UFPP o se saranno anche in futuro a carico dei Cantoni. Questo aspetto dovrebbe essere disciplinato in modo dettagliato.
Art. 25 Rete nazionale di dati sicura, sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e sistema nazionale di analisi integrata della situazione
CG MPP, Cantoni BE, BL, GR, LU, NW, SH, SO, SZ, TG, UR e ZG, CSP, FSP, ASPP, AGV
Il terzo capoverso dovrebbe essere riformulato: «Der Bundesrat regelt im Einvernehmen mit den Kantonen die Kostentragung […]» (Il Consiglio federale disciplina l’assunzione dei costi d’intesa con i Cantoni [...]). Considerata la partecipazione finanziaria dei Cantoni, la decisione relativa all’assunzione dei costi non può essere presa unicamente dal Consiglio federale.
Canton AG
Non è possibile prevedere le conseguenze finanziarie concrete di questa norma. Esprimiamo pertanto le nostre riserve. Il piano operativo e finanziario del Canton AG prevede