Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 66Fedlex · Rapporto sui risultati

Riformulare il cpv. 3 come segue: «Il Consiglio federale, in accordo con i Cantoni, stabilisce le aliquote di partecipazione ai costi […]». Dati i riscontri diretti nei confronti dei Cantoni, siamo dell’avviso che sia auspicabile l’accordo degli stessi.

Cantoni JU, NE, TI e VS

Capoverso 5: il principio è valido, ma deve valere per tutti, vale a dire che i costi devono essere addebitati all’istanza che ne è responsabile, compresa la Confederazione. Il cpv. 5 deve pertanto essere riformulato come segue: «Le Conseil fédéral peut prévoir de reporter sur les cantons ou les tiers les surcoûts que des retards dans la mise en œuvre ou le maintien de la valeur ont occasionnés. Les cantons peuvent procéder de même vis-à-vis de la Confédération lorsque des surcoûts ont été engendrés en raison de retards dans la mise en œuvre ou le maintien des systèmes de compétences fédérales» (Il Consiglio federale può prevedere che i Cantoni o terzi assumano i costi supplementari cagionati alla Confederazione a causa di ritardi accumulati nell’ambito dell’attuazione o salvaguardia del valore; i Cantoni possono procedere allo stesso modo nei confronti della Confederazione quando i costi supplementari sono generati da ritardi nell’attuazione o nella salvaguardia del valore dei sistemi di competenza federale).

Canton SH

Capoverso 1 lettera c: La Confederazione deve assumersi anche i costi per l’approntamento dei terminali per gli stati maggiori di condotta cantonali e la protezione civile. Secondo la prassi vigente, l’UFPP si assume i costi per i terminali della protezione civile. Tuttavia, è spesso difficile distinguere tra elementi d’intervento della protezione civile ed elementi dello stato maggiore di condotta, dato che l’aiuto alla condotta è una componente importante dello stato maggiore di condotta. Occorre tenere conto di questa evoluzione.

Proposta di riformulazione del capoverso 3: «Der Bundesrat regelt im Einvernehmen mit den Kantonen die Kostentragung […]» (Il Consiglio federale stabilisce le quote di partecipazione ai costi […] d’intesa con i Cantoni). Considerata la partecipazione finanziaria dei Cantoni, la decisione inerente all’assunzione dei costi deve essere presa d’intesa con essi, e non unilateralmente dal Consiglio federale.

Canton VD

Questo articolo presenta delle ridondanze rispetto agli art. 18-21. Un’armonizzazione sarebbe aupicabile.

Capoverso 3: occorre coinvolgere i Cantoni: «Avec l’accord des cantons, le Conseil fédéral définit […]».

Capoverso 5: la norma concernente l’assunzione dei costi supplementari cagionati da ritardi deve valere per tutti i partner coinvolti, anche per la Confederazione. Proponiamo pertanto di adeguare il capoverso 5 come segue: «Le Conseil fédéral peut prévoir de reporter sur les cantons ou les tiers les surcoûts des retards causés par ceux-ci dans la mise en œuvre ou le maintien de la valeur. Les cantons peuvent procéder de même vis-à-vis de la Confédération lorsque des surcoûts ont été engendrés en raison de retards dans la mise en œuvre ou le maintien des systèmes de compétences fédérales» (Il Consiglio federale può prevedere che i Cantoni o terzi assumano i costi supplementari cagionati alla Confedderazione a causa di ritardi accumulati nell’ambito dell’attuazione o della salvaguardia del valore. I Cantoni possono procere allo stesso mdo nei confronti della Confederazione quando dei costi supplementari sono cagionati da ritardi accumulati nell’ambito dell’attuazione o della salvaguardia del valore dei sistemi di competenza federale).

La Posta

Le spese che devono assumere i gestori di infrastrutture critiche per le prestazioni che gli competono devono essere descritte, altrimenti non è possibile stimare l’ammontare dei costi. In tal senso sarebbe ipotizzabile una quota massima di partecipazione (tetto massimo) o anche una partecipazione finanziaria della Confederazione. La compensazione finanziaria