Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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tone […]» (i costi del materiale d’intervento e dell’esercizio delle basi d’appoggio intercantonali dei Cantoni [...]).
Canton AG
Partiamo dal presupposto che la Confederazione continuerà a versare le indennità pattuite per le prestazioni fornite dai Cantoni nella sfera di competenza della Confederazione. L’articolo 26 deve essere completato in tal senso.
Canton GR
Chiediamo che il capoverso 1 lettera c venga riformulato come segue: «das Einsatzmaterial der Kantone im ABC-Bereich (Art. 12 Abs. 3)» (i costi del materiale d’intervento dei Cantoni nel settore NBC (art. 12 cpv. 3). Gli sforzi volti alla creazione di basi d’appoggio intercantonali sono considerati positivi. L’assunzione dei costi del materiale d’intervento NBC da parte della Confederazione non deve tuttavia dipendere dalla creazione di queste strutture.
Titolo terzo: Protezione civile
Capitolo 1: Compiti
Art. 27
Canton AG
Capoverso 1 lettera d: riteniamo positivo il fatto che s’intenda colmare la lacuna nel servizio sanitario esistente dal 2004. Ciò richiederà un atto di forza. Il Canton AG non è in grado di attuare questa riforma fintanto che non sarà elaborato un profilo dei requisiti, compito che compete alla sanità pubblica sotto la direzione del SSC. Finché non sarà stilato un profilo dei requisiti, esprimiamo le nostre riserve in merito all’integrazione della protezione civile. Le implicazioni finanziarie e organizzative di questo approccio potranno essere valutate solo in presenza del profilo dei requisiti. Occorre inoltre tenere conto del fatto che la protezione civile da sola non sarà mai in grado di garantire l’assistenza sanitaria della popolazione in caso di catastrofe e situazioni d’emergenza. Dovrà sempre contare sulla condotta specializzata di personale qualificato della sanità pubblica. La disposizione secondo cui la Confederazione non versa sussidi per gli impianti di protezione che non possono essere tenuti in esercizio per motivi tecnici o relativi al personale è senz’altro applicabile a tutti i tipi d’impianto, salvo a quelli del servizio sanitario.
Canton BE
In relazione all’articolo 3 capoverso 1 lettera e si deve valutare se includere il «salvataggio» nelle attività della protezione civile.
La protezione civile svolge già oggi compiti connessi alla diffusione dell’allarme alla popolazione (p. es. nell’ambito della prova delle sirene). Questi non sono elencati nel capoverso 1. Occorre pertanto valutare se la protezione civile svolgerà questi compiti anche in futuro; in caso affermativo l’elenco deve essere completato di conseguenza.
L’articolo 27 definisce i compiti della protezione civile (cpv. 1) e il tipo di interventi che può essere chiamata a svolgere (cpv. 2). Dato che il secondo capoverso prevede delle possibilità d’impiego e non dei compiti, non è corretto inserirlo in un articolo intitolato «Compiti». È pertanto necessario dividere l’articolo 27 in due articoli separati. I compiti della protezione civile devono inoltre essere descritti dettagliatamente sotto forma di profilo delle prestazioni almeno nel rapporto esplicativo.
Canton BL
Gli eventi di vasta portata non sono annoverati tra i compiti della protezione della popolazione elencati nell’articolo 2. Per eliminare questa incongruenza, gli eventi di vasta portata