Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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devono essere inseriti nell’articolo 2 o stralciati dall’articolo 27.

Canton FR

Proponiamo di dividere l’articolo in due parti. L’articolo 27 deve comprendere il primo capoverso e recare il titolo «Missions de la protection civile» (Missioni della protezione cviile), stralciando però la sanità pubblica dalla lettera d.

Il nuovo articolo 28 con il titolo «Prestations et interventions de la protection civile» (Prestazioni e interventi della protezione civile) deve avere il tenore seguente:

«La protection civile peut être engagée pour:

a. intervenir en cas de sinistre majeur, de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit

armé ;

b. intervenir pour mettre en œuvre des mesures de prévention ou de réduction des dom-

mages ;

c. fournir des prestations de remise en état après des évènements dommageables ;

d. fournir des prestations en faveur de la collectivité.»

(La protezione civile può essere impiegata per:

a. interventi in caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza o conflitti armati;

b. interventi per la messa in atto di misure preventive o di limitazione dei danni;

c. svolgere lavori di ripristino in seguito a eventi dannosi;

d. prestare servizi di pubblica utilità.)

Canton GE

Occorre verificare la corrispondenza con l’articolo 3. In questa norma si potrebbero statuire le prestazioni di base della protezione civile, che devono essere soddisfatte dalle organizzazioni di protezione civile di tutti i Cantoni.

Non sussiste alcun motivo di evidenziare in modo particolare il servizio di salvataggio e la sanità pubblica.

È invece necessario elencare esplicitamente la diffusione dell’allarme alla popolazione se si desidera continuare a usufruire di prestazioni della protezione civile nel campo dell’allarme, in particolare nello svolgimento delle prove delle sirene.

Siamo contrari alla reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile, dal momento che le relative prestazioni non sono meglio definite (in particolare il reclutamento e i compiti). L’articolo deve essere diviso in due articoli distinti. Il primo deve riportare il testo del primo capoverso e definire i compiti e la missione della protezione, mentre il secondo stabilire, sulla base dell’articolo 2, i tipi di servizi con cui la protezione civile adempie i suoi compiti.

Cantoni JU, VS e VD (che è di avviso differente per quanto concerne il servizio sanitario)

Questo articolo presenta delle analogie con l’articolo 3; i due articoli devono pertanto essere armonizzati. I compiti della protezione civile devono essere definiti in modo più preciso, al fine di fissare le prestazioni di base della protezione civile. Si dovrebbe distinguere tra compiti principali e compiti secondari.

Considerati gli sviluppi dei partner della protezione della popolazione nel settore sanitario, è inutile che la protezione civile s’impegni in questo settore. Un servizio sanitario della protezione civile non è quindi auspicato. La protezione civile può sostenere la sanità pubblica con il personale addetto all’assistenza appositamente istruito a tal fine. Nella lettera d del primo capoverso occorre pertanto stralciare l’assistenza sanitaria.

Capoverso 2: si propone di inserire un nuovo articolo dal titolo «Prestations et interventions de la protection civile» (Prestazioni e interventi della protezione civile) dal tenore seguente:

«La protection civile peut être engagée pour:

a. intervenir en cas de sinistre majeur, de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit