Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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Proposta di modifica per la frase introduttiva al secondo capoverso: «Er kann bei Wiederholungskursen eingesetzt werden für […]»: (Nell’ambito dei corsi di ripetizione può essere impiegata per […])
Capoverso 2 lettera a: la possibilità di impiegare la protezione civile nella prevenzione dei sinistri costituisce un valore aggiunto sia per l’istruzione, sia per la comunità, e ha effetti positivi sulla disponibilità a prestare servizio e la buona accettazione della protezione civile. La possibilità di impiegare la PCi nell’ambito della prevenzione dovrebbe quindi essere menzionata anche nel capitolo 4 (Istruzione).
FSPC, BZSV
Capoverso 1 lettera d: i termini «servizi di salvataggio», «sanità pubblica» e «assistenza sanitaria» come pure il grado di sostegno devono essere definiti in modo chiaro nell’ordinanza.
Proposta di adeguamento della frase introduttiva al secondo capoverso: «Er kann im Rahmen von Wiederholungskursen eingesetzt werden für [...]» (Nell’ambito dei corsi di ripetizione la protezione civile può essere impiegata per [...]). Per quanto concerne i corsi di ripetizione non devono più essere fatte distinzioni tra vari tipi d’intervento. Gli articoli 45 e 46 devono essere adeguati di conseguenza. Nell’ordinanza il dispendio amministrativo per le autorizzazioni deve essere ridotto al minimo.
Centre Patronal
Capoverso 2 lettera c: il termine «interventions» (interventi) dovrebbe essere sostituito da «prestations» (prestazioni).
SCR
Capoverso 1 lettera e, capoverso 2: l’implementazione di standard di formazione e qualitativi internazionali assume grande importanza per la salvaguardia del patrimonio culturale. Un’organizzazione di milizia non potrà mai disporre della perizia specialistica necessaria. I corsi offerti nell’ambito della protezione dei beni culturali non garantisco l’acquisizione delle competenze richieste. Si chiede pertanto l’implementazione di «E.C.C.O.-Competences», uno standard invalso a livello europeo, quale condizione fondamentale per qualsiasi intervento sul patrimonio culturale.
Capitolo 2: Obbligo di prestare servizio di protezione civile
Sezione 1: cerchia di persone, durata, reclutamento, proscioglimento ed esclusione
Art. 28 Persone tenute a prestare servizio di protezione civile
CG MPP, Canton BE (in relazione alla lett. d), BL, NW (in relazione alla lett. d), SH (in relazione alla lett. d), SO, SZ, TG, UR (in relazione alle lett. b, c), ZG
Lettere b e c: è necessario fissare un minimo di giorni di servizio, p. es. 100 giorni per militi dell’esercito, 150 per militi della protezione civile. Le spiegazioni nel rapporto esplicativo devono essere adeguate di conseguenza.
La lettera d deve essere modificata: «die Auslandurlaub haben». (godono di congedo all’estero) (da regolamentare in relazione all’obbligo di notifica sancito all’art. 44 cpv. 3). Per i cittadini svizzeri domiciliati all’estero non vale l’obbligo di notifica di cui all’articolo 44 capoverso 3, poiché non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio di protezione civile. Ciò può avere le seguenti conseguenze: se un cittadino svizzero al momento del reclutamento viene assoggettato all’obbligo di prestare servizio di protezione civile, non sottostà più alla LM. Le relative disposizioni per svizzeri all’estero (art. 4 LM) e concernenti l’obbligo di notificazione (art. 27 LM) non valgono quindi più per lui. Deve invece essere osservato l’obbligo di notifica