Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 72Fedlex · Rapporto sui risultati
armé ;
b. intervenir pour mettre en œuvre des mesures de prévention ou de réduction des dom-
mages ;
c. fournir des prestations de remise en état après des évènements dommageables ;
d. fournir des prestations en faveur de la collectivité.»
(La protezione civile può essere impiegata per:
a. interventi in caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza o conflitti armatI;
b. interventi per la messa in atto di misure preventive o di limitazione dei danni;
c. svolgere lavori di ripristino in seguito a eventi dannosi;
d. prestare servizi di pubblica utilità.)
La distinzione tra «interventions» (interventi) e «prestations» (prestazioni) permette di regolamentare più facilmente le competenze e i problemi concernenti i giorni di servizio:
- i militi possono essere chiamati in servizio senza tenere conto del termine di convoca-
zione di sei settimane e del limite massimo di giorni di servizio. L’articolo 45 deve essere adattato di conseguenza.
- Le prestazioni sono fornite unicamente nei corsi di ripetizione (da 3 a 21 giorni di servizio
all’anno, convocazione almeno sei settimane prima dell’inizio del servizio). L’articolo 56 capoverso 3 deve essere adattato di conseguenza.
Canton VD (in aggiunta/diversamente)
Capoverso 1: manca il riferimento al salvataggio dalle macerie (competenza USAR).
La reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile è positiva. Finora il sostegno fornito alla sanità pubblica e ai partner del servizio sanitario era limitato, dato che la protezione civile non assumeva compiti di cura ed era impiegata solo per il trasporto dei feriti. Occorre tuttavia fissare delle condizioni quadro per l’impiego della protezione civile nel servizio sanitario.
Canton NE
Sono necessari due articoli separati. Si deve infatti distinguere tra compiti e scopo della protezione civile d’un canto, e genere di prestazioni fornite dall’altro. Le prestazioni di base che ogni organizzazione di protezione civile svizzera deve fornire, devono essere elencate in modo chiaro ed esaustivo, al fine di garantire un minimo di unitarietà.
Canton OW
Capoverso 1 lettera d: il sostegno fornito alle organizzazioni partner può comportare compiti e costi supplementari elevati per la protezione civile. Occorre inoltre operare una chiara distinzione tra SSC e protezione civile.
Canton SO
Nuovo capoverso 1 lettera e: «Rettung aus schweren Trümmerlagen» (Salvataggio dalle macerie) (l’attuale lett. e diventa f). Nell’elenco manca infatti il salvataggio dalle macerie. Se s’intende mantenere questo compito per la protezione civile, questo deve essere statuito nella legge.
Canton SZ
La lettera d del primo capoverso deve essere stralciata. Finché non è disponibile un concetto globale per il servizio sanitario a livello nazionale, non è possibile attribuire esplicitamente dei compiti in questo settore alla protezione civile a livello di legge.
Canton TI