Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 75Fedlex · Rapporto sui risultati
secondo l’articolo 44 capoverso 3 della nuova LPPC. Se un cittadino svizzero prende domicilio all’estero, ai sensi dell’articolo 28 lettera d non è più soggetto all’obbligo di prestare servizio e quindi non sottostà più neppure all’obbligo di notifica. Non sarebbe quindi nemmeno obbligato a notificare un eventuale rientro in patria. L’avamprogetto di modifica della LPPC non prevede neppure una regolamentazione per gli svizzeri che riportano il loro domicilio in Svizzera dopo aver risieduto all’estero. L’articolo 30 disciplina unicamente la durata dell’obbligo di prestare servizio per le persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile, e non vale quindi per gli svizzeri all’estero, che non sottostanno più a tale obbligo. Sussiste pertanto il pericolo che la protezione civile non possa avvalersi di personale qualificato che rientra in patria. Occorre un norma analoga all’articolo 4 LM secondo cui gli svizzeri all’estero sono liberati dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile, ma continuano a sottostare a determinati obblighi fuori servizio (tra cui quello di notifica).
Canton BE
Le lettere b e c devono essere modificate affinché le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare non sottostiano più all’obbligo di prestare servizio di protezione civile solo se al momento del proscioglimento dall’esercito hanno prestato almeno il 75 percento del servizio obbligatorio. Per chi presta servizio civile si calcolerà una volta e mezzo la durata del servizio. Se non sarà dato seguito a questa richiesta, si dovrà rivedere il rapporto esplicativo ed eventualmente adattarlo, in particolare per quanto riguarda le lettere b e c.
Secondo le spiegazioni alla lettera b del rapporto esplicativo, la scuola reclute è considerata assolta quando è stata conclusa con successo (vale a dire che è stato svolto almeno l’80 percento della durata complessiva). Secondo il testo di legge e le spiegazioni alla lettera c, per essere esonerato dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile uno svizzero che presta servizio civile o che passa dal servizio militare a quello civile, deve aver prestato almeno il numero di giorni equivalente alla durata della scuola reclute. La regola dell’80 percento di cui alla lettera b sembra non trovare applicazione qui, ciò che è in linea di massima da considerare positivo. Dato che il servizio civile dura una volta e mezzo il servizio militare, sarebbe dato pensare che le persone che passano al servizio civile, saranno esonerate dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile solo dopo aver prestato la durata equivalente a una volta e mezzo la scuola reclute (oppure, se è applicata la regola dell’80 percento, l’80 percento di una volta e mezzo la durata della scuola reclute). È opportuno valutare una modifica di questa norma.
Canton GE
Lettere b e c: si deve fissare un numero preciso di giorni di servizio per evitare incertezze.
Lettera d: invece di domicilio all’estero si deve parlare di congedo per residenza all’estero. Occorre inoltre tenere conto anche dei frontalieri soggetti all’obbligo di prestare servizio. Nel Canton Ginevra ci sono molte persone che risiedono in Francia, ma assolvono il loro obbligo di servire in Svizzera. Con questa formulazione ciò non sarebbe più possibile, dato che le persone in questione non sarebbero più soggette all’obbligo di notifica.
Cantoni LU e SH
Dato che il servizio civile dura una volta e mezzo il servizio militare, una persona che svolge servizio civile verrebbe esonerata dall’obbligo di servire solo dopo aver assolto una volta e mezzo la durata della scuola reclute. Si chiede pertanto di modificare la normativa in questione.
Canton TI
Lettera c: data la differenza di durata delle scuole reclute, a dipendenza dell’incorporazione, e per evitare quindi interpretazioni, sarebbe più opportuno stabilire un numero fisso di giorni. Proposta: «c. hanno prestato almeno 100 giorni di servizio militare o 150 giorni di servizio civile».