Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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modo più preciso il testo di legge e adeguare le spiegazioni nel rapporto esplicativo (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. a LM).

Canton BE (in aggiunta)

Capoverso 1: si deve riprendere la formulazione di cui all’articolo 49 capoverso 1 LM, secondo cui l’obbligo di prestare servizio deve essere adempiuto tra l’inizio del 19° anno d’età e la fine del 36°. Gli altri capoversi (in particolare 3, 5, 8) e l’articolo 52 capoverso 1, devono essere adeguati di conseguenza. I militi dell’esercito possono frequentare la scuola reclute già dopo il 18° compleanno (ossia all’inizio del 19° anno d’età). Non è chiaro perché per la protezione civile debba valere una normativa differente.

Capoverso 4: l’articolo contiene due disposizioni differenti in relazione alla durata dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile, ma non è chiaro se una ha precedenza sull’altra e che cosa accade se i 245 giorni di servizio vengono prestati prima del termine dei dodici anni. La spiegazione si trova solo nel rapporto esplicativo. Si chiede di valutare se questa disposizione sia da integrare nella legge (in qualità di disposizione speciale, il cpv. 4 deve precedere il cpv. 2).

Capoverso 8: un prolungamento della durata dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile ha senso solo se contemporaneamente viene innalzato anche il limite massimo di giorni di servizio che possono essere prestati. In caso contrario ci saranno militi che hanno già prestato 245 giorni di servizio e che non possono più essere impiegati nonostante il prolungamento della durata dell’obbligo di prestare servizio.

Nella versione francese, l’articolo 8 lettera c deve essere adeguata alla versione tedesca: «[...] et que cela mette en danger les effectifs nécessaires des organisations de protection civile».

CG MPP, Cantoni BL, NE, SO, SZ, TG e ZG

Capoverso 3 in relazione all’articolo 35 capoverso 4: nel rapporto esplicativo si deve specificare che per i militi della protezione civile con conoscenze speciali messi a disposizione della Confederazione dai Cantoni ai sensi dell’articolo 35 capoverso 4, è possibile applicare un’età di reclutamento più elevata (p. es. 30 anni). Si tratta in particolare di persone con conoscenze speciali o formazione idonea per assumere compiti nel campo della protezione NBC, e che potrebbero essere impiegati come specialisti. Il reclutamento nella protezione civile ha luogo entro i 25 anni, quindi di regola ancora prima che gli specialisti abbiano concluso la loro formazione civile. Sarebbe quindi ipotizzabile una disposizione speciale come all’articolo 52 capoversi 4 e 5.

Canton FR

Capoverso 8 lettera c: il termine «effectifs réglementaires» (effettivi regolamentari) deve essere sostituito da «effectifs nécessaires» (effettivi necessari).

Canton GE

Capoverso 3: occorre meglio precisare quando ha inizio l’obbligo di prestare servizio di protezione civile: all’inizio dell’anno? Inizio o fine dell’istruzione generale?

Dato che sono previste due possibilità di adempiere l’obbligo di prestare servizio di protezione civile (12 anni di servizio o 245 giorni di servizio), si deve precisare che cosa succede se una persona presta 245 giorni di servizio prima dello scadere dei dodici anni.

Capoverso 8 lettera c: come nella versione tedesca («notwendig») è opportuno utilizzare il termine «effectifs nécessaires» al posto di «effectifs réglementaires».

Canton GR

Con l’auspicata riduzione della durata dell’obbligo di prestare servizio per i militi della protezione civile, compresi i sottufficiali, a dodici anni, non è più possibile garantire un numero