Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine
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sufficiente di quadri nella protezione civile grigionese, in particolare nelle regioni di lingua romancia e italiana. La durata dell’obbligo di prestare servizio per i sottufficialli deve coincidere con quella dei sottufficiali di grado superiore e degli ufficiali. La durata dell’obbligo di prestare servizio deve essere fissata al compimento dei 40 anni.
Canton OW
Capoverso 8 lettera a: la stima che prevede il reclutamento di 6’000 militi l’anno già oggi non è realistica. Se il numero di persone reclutate all’anno scende sotto le 5’200 unità, l’effettivo auspicato di 72’000 militi non può essere raggiunto nemmeno con una durata del servizio di 14 anni. Si deve quindi fissare una cifra realistica, di cui tenere conto anche nelle pianificazioni successive.
Articolo 8 lettera d: questa misura non è sufficiente per raggiungere un effettivo supplementare di 30’000 persone. Occorre pertanto adottare ulteriori misure (estensione a 8 anni).
Canton SH
Capoverso 1: si deve riprendere la formulazione dell’articolo 49 capoverso1 LM, dove si stabilisce che l’obbligo di prestare servizio deve essere adempiuto tra l’inizio del 19° anno d’età e la fine del 36°. Gli altri capoversi (in particolare 3, 5 e 8) come pure l’articolo 52 capoverso 1, devono essere adeguati di conseguenza.
Il capoverso 5 deve essere modificato come segue: «Für Unteroffiziere, höhere Unteroffiziere und Offiziere […]» (Per sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali). Anche i sottufficiali devono sottostare all’obbligo di servire fino a 40 anni. In questo modo si potrà garantire la condotta nonostante il previsto proscioglimento di un numero elevato di militi.
Canton TI
Per poter definire chiaramente e senza margine d’interpretazione l’inizio dell’obbligo di servizio e di conseguenza l’inizio del conteggio dei 12 anni, è importante che il presente articolo specifichi dopo che periodo di istruzione generale quest’ultima è considerata come terminata (analogamente all’esercito: dopo che il milite ha prestato 80% della durata totale e che le sue prestazioni sono qualificate almeno con una nota sufficiente).
Canton UR
Capoverso 3: in relazione all’articolo 52, nell’ordinanza bisogna specificare quando l’istruzione generale è considerata assolta e quando ha inizio l’obbligo di prestare servizio.
Canton VD
Capoverso 3: non è chiaro a partire da quale momento l’istruzione generale è considerata assolta. Forse, come disciplinato per la scuola reclute all’articolo 28 lettera b, quando è stato prestato almeno l’80 percento della durata totale e che le prestazioni sono qualificate almeno con una nota sufficiente? Inoltre, per una persona che inizia l’istruzione generale non è ancora iniziato l’obbligo di prestare servizio. Ne risultano delle incertezze. La normativa deve essere formulata con maggiore chiarezza e le spiegazioni nel rapporto esplicativo devono essere adeguate di conseguenza.
Capoversi 4 e 5: gli adeguamenti per i sottufficiali superiori e gli ufficiali sono positivi, ma dovrebbe essere prevista una deroga ai 245 giorni anche per i sottufficiali semplici, ad esempio un aumento fino a 300 giorni di servizio.
Canton ZH
La prevista modifica che prevede di limitare la durata dell’obbligo di prestare servizio per i militi della protezione civile, compresi i sottufficiali, a dodici anni, non è accettabile. Considerato che sono a capo di un gruppo, i sottufficiali sono dei pilastri portanti del sistema di condotta della protezione civile e sono quindi necessari per lo stesso periodo degli altri quadri. Inoltre, sarebbe molto più difficile convincere i sottufficiali a seguire una formazione di