Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 79Fedlex · Rapporto sui risultati

sottufficiale superiore o di ufficiale se la differenza nella durata dell’obbligo di servire è troppo elevata. La fine dell’obbligo di prestare servizio per i quadri della protezione civile deve quindi essere fissata in modo generalizzato al 40° anno d’età.

Verdi liberali

Un riassoggettamento all’obbligo di prestare servizio di protezione civile di persone che hanno già assolto il loro servizio e sono già state prosciolte non è la soluzione appropriata. Le persone già prosciolte dall’obbligo di prestare servizio non sono di regola più equipaggiate e neppure più mentalmente predisposte a prestare servizio. Dato che non vi è diritto a prestare tutti i giorni di servizio, e che se non si verificano eventi maggiori ciò non è neppure possibile per tutti, molti militi arrivano all’età del proscioglimento senza aver prestato tutti i giorni di servizio previsti. Per questi motivi una loro incorporazione nella riserva di personale sarebbe più opportuna.

Proposte:

Stralciare il capoverso 8 lettera b

Spostare il capoverso 8 lettera a e c in un nuovo articolo 9

Riformulare il capoverso 8 come segue: «Angehörige des Zivilschutzes, die am Ende der Schutzdienstpflicht die notwendigen Diensttage noch nicht erreicht haben, werden für maximal 5 Jahre in die Reserve eingeteilt und können bei Bedarf aufgeboten werden, bis die Diensttage erfüllt sind». (I militi della protezione civile che al termine dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile non hanno ancora prestato tutti i giorni di servizio previsti, sono incorporati per al massimo 5 anni nella riserva di personale e in caso di necessità possono essere impiegati fintantoché non hanno raggiunto il numero di giorni servizio previsti).

PS

Un obbligo di prestare servizio di protezione civile di 245 giorni al massimo è sicuramente giustificato in caso di situazioni d’emergenza o catastrofe. In situazione normale questa durata è però troppo elevata. Al momento attuale solo il 40 percento dei militi presta servizio. La durata massima dell’obbligo di servire in situazioni normali deve essere commisurata al bisogno d’istruzione. Corso d’introduzione 10-19 giorni, istruzioni complementari al massimo 19 giorni, uno o più CR di 3-21 giorni. In situazione normale ne risulta una durata massima dell’obbligo di prestare servizio di 42 giorni. Per i militi in ferma continuata si deve prevedere una durata leggermente superiore, pari a 60 giorni.

Capoverso 4: «Sie ist nach insgesamt 42 geleisteten Diensttagen erfüllt. Es besteht kein Anspruch darauf, insgesamt 42 Diensttage zu leisten. Für Einsätze nach Artikel 27 Absatz 1 kann sie auf höchstens 245 Diensttage verlängert werden». (È adempiuto dopo complessivamente 42 giorni di servizio prestati. Non vi è il diritto di prestare complessivamente 42 giorni di servizio. Per interventi ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 può essere prolungato ad al massimo 245 giorni di servizio).

Capoverso 6: «Für Durchdiener (Art. 31) dauert die Schutzdienstpflicht 60 Tage» (Per i militi inferma continuata (art. 31) l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile dura 60 giorni).

Unione delle città svizzere

Dal momento che per l’adempimento dell’obbligo di prestare servizio è fissato un numero di giorni da prestare, non sussiste alcun motivo di porre un’ulteriore limitazione al periodo entro cui questi devono essere prestati.

Si propone quindi di modificare il capoverso 1 come segue: «[…] und dem Ende des Jahres in dem sie 40 Jahre alt werden, zu erfüllen» ([…] e la fine dell’anno in cui compie i 40 anni).

Capoverso 2: «Sie dauert mindestens zwölf Jahre». ([…] dura almeno dodici anni).

Capoverso 4: 245 giorni di servizio sono troppo pochi per i quadri superiori (dal cdt cp).