Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/88: Revisione della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) · 135 pagine

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Capoverso 7: occorre citare anche le situazioni d’emergenza oltre alle catastrofi.

Capoverso 8: occorre verificare se estendere l’obbligo di prestare servizio alle donne svizzere in caso di mancato raggiungimento degli effettivi necessari.

FSPC, BZSV

Capoverso 1: nell’ottica della parità di trattamento di tutti i militi, la durata dell’obbligo di prestare servizio deve essere unificata. Il limite superiore dell’età per prestare servizio deve essere fissato unitariamente a 40 anni. Se si lascia il limite superiore a 36 anni, è indispensabile emanare disposizioni transitorie per i quadri.

Il secondo capoverso deve essere adeguato come segue: «Sie dauert mindestens zwölf Jahre.» ([...] dura almeno dodici anni).

Capoverso 5: la durata dell’obbligo di prestare servizio deve essere fissato a 40 anni per tutti i quadri, e non solo per i sottufficiali superiori e gli ufficiali.

Capoverso 7: oltre all’intervento in caso di catastrofe, occorre citare anche la situazione d’emergenza.

Capoverso 8 lettera a: nel caso in cui le richieste di cui sopra venissero accolte, la lettera a può essere stralciata.

Capoverso 8 lettera c: oltre all’intervento in caso di catastrofe deve essere citata anche la situazione d’emergenza.

Centre Patronal

La riduzione della durata dell’obbligo di prestare servizio comporta evidenti vantaggi per i datori di lavoro. Cela però il rischio di minare gli effettivi delle organizzazioni di protezione civile. La messa a disposizione di militi a favore della Confederazione ai sensi dell’articolo 35 capoverso 4 potrebbe condurre a un’emorragia di specialisti nelle organizzazioni regionali. Per questo si potrebbe ipotizzare una durata dell’obbligo di servire più lunga per questi ultimi.

Chance Schweiz – Chance Suisse

Considerata la costante diminuzione del numero di persone reclutate nella protezione civile e il fabbisogno supplementare di militi per il servizio sanitario, la riduzione della durata dell’obbligo di prestare servizio è eccessiva. Non vi è alcuna necessità di eguagliarla all’esercito. L’attuale clima politico non è sicuramente favorevole a un così massiccio indebolimento della protezione civile.

Gruppo GIARDINO per un esercito di milizia forte

Capoversi 1 e 2: l’obbligo di prestare servizio di protezione civile deve poter essere adempiuto entro l’anno in cui i militi compiono 40 anni. Deve durare 16 anni e iniziare al più tardi a 23 anni.

I capoversi 5 e 6 devono essere stralciati.

Art. 31 Servizio nella protezione civile senza interruzione (militi in ferma continuata)

Canton BE

Le spiegazioni al capoverso 1 nel rapporto esplicativo devono essere riformulate come segue: «Für spezialisierte Aufgaben des Zivilschutzes sollen die Kantone neu die Möglichkeit erhalten, sogenannte Durchdiener einzusetzen. Diese Schutzdienstpflichtigen leisten ihren Dienst an einem Stück. […]». (Per svolgere compiti specializzati della protezione civile d’ora