Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine

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1.5.3 Cantoni

Le autorità cantonali possono essere incaricate di effettuare i controlli presso i punti vendita.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

a) Scopo

La disposizione riassume lo scopo della legge, ovvero prevenire reati contro la vita e l’integrità delle persone o contro oggetti che sono commessi con sostanze esplodenti preparate artigianalmente.

b) Persone interessate

Le restrizioni di accesso si applicano unicamente agli utilizzatori privati. Il controllo dell’intero mercato, esteso anche agli utilizzatori professionali, ostacolerebbe l’economia e comporterebbe oneri elevati, risultando quindi una misura sproporzionata. Anche gli utilizzatori professionali devono tuttavia restare vigili e adempiere i propri obblighi di diligenza. Sono attuate misure di prevenzione volte a sensibilizzarli affinché controllino i loro prodotti e segnalino avvenimenti sospetti.

Il divieto di preparare sostanze esplodenti è anch’esso rivolto unicamente agli utilizzatori privati, mentre la fabbricazione professionale di esplosivi (a scopo di lucro) è disciplinata dalla LEspl (cfr. n. 1.1.3.2).

c) Campo d’applicazione materiale

Le restrizioni di accesso si applicano ai precursori definiti dal Consiglio federale all’articolo 3. Le segnalazioni di sospetto possono invece concernere tutti i precursori (art. 14).

Il divieto di preparare sostanze esplodenti si applica a prescindere dai precursori utilizzati per la preparazione (art. 13).

Art. 2 Definizioni

Le restrizioni di accesso si applicano unicamente agli utilizzatori privati, mentre gli utilizzatori professionali continuano a disporre del libero accesso nel quadro della loro attività commerciale. La distinzione tra «privato» e «professionale» è quindi determinante e deve essere specificata. La delimitazione tra le due nozioni si orienta sostanzialmente ai pertinenti criteri definiti dalla legislazione sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (art. 2 cpv. 2 lett. a e b OPChim). Il settore commerciale può quindi fare ricorso alla distinzione tra utilizzatori professionali e privati praticata dalla legislazione sui prodotti chimici. Nelle campagne di