Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine

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Se la richiesta è accolta, l’autorizzazione è inviata al richiedente che la deve esibire, insieme a un documento d’identità, al momento dell’acquisto dei precursori.

Le campagne di sensibilizzazione sembrano sortire gli effetti sperati, se si pensa che sono sempre più frequenti le segnalazioni trasmesse dagli operatori economici. Il numero e la frequenza piuttosto elevati delle segnalazioni di sospetto permettono al punto di contatto («receive unit») di smistare efficacemente le segnalazioni e di affinare la qualità delle sue valutazioni, facendo della regolamentazione in materia di precursori un elemento fondamentale per la strategia antiterrorismo del Regno Unito. In Svizzera, un numero altrettanto elevato di segnalazioni è poco probabile.

1.4.2.4 Germania

La Germania si era dotata di una regolamentazione in materia di precursori di sostanze esplodenti già prima dell’entrata in vigore dell’AVO. Si tratta dell’ordinanza di divieto dei prodotti chimici («Chemikalienverbotsverordnung») che prevede un obbligo di registrare le transazioni al momento della fornitura. A inizio 2017, è stato inoltre introdotto un divieto generale di fornire a utilizzatori privati prodotti contenenti determinati precursori a determinate concentrazioni. In Germania, l’autorità competente in materia fa capo al Ministero dell’interno e le segnalazioni di sospetto vengono prese in carico dagli uffici di polizia criminale dei 16 Länder.

1.4.2.5 Italia

L’Italia ha optato per un divieto generale in materia di precursori secondo l’articolo 4 paragrafo 1 AVO. Tale regolamento è stato trasposto in data 20 febbraio 2015, con l’entrata in vigore di un decreto legge16 a integrazione degli articoli 678 e 679 del suo codice penale. L’autorità competente (polizia amministrativa, settore Armi ed esplosivi) e il punto di contatto nazionale (polizia criminale) fanno capo al Ministero dell’Interno e la segnalazione delle transazioni sospette può avvenire via telefono o e-mail. Per sensibilizzare gli utilizzatori privati e gli operatori economici interessati sull’obbligo di segnalazione cui sono soggetti, sono stati utilizzati i manifesti e i volantini realizzati nell’ambito del progetto SoS-HRC17.

16 Decreto legge del 18 feb. 2015, n. 7, art. 3.

17 «Security of Sales – High Risk Chemicals» è un progetto dell’UE dedicato alla sicurezza della vendita dei prodotti chimici ad alto rischio, nel cui ambito è stato realizzato materiale informativo per i settori economici interessati (manifesti, volantini, video, documenti sulle migliori pratiche ecc.).