Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine

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Il Consiglio federale può inoltre vietare completamente agli utilizzatori privati di accedere a un precursore (livello di accesso: «nessun accesso»). Anche gli Stati membri dell’UE dispongono di questa possibilità sancita dall’AVO. Viste le esperienze maturate da alcuni Stati membri con simili divieti rigorosi, il Consiglio federale al momento non prende in considerazione questa possibilità. In caso di divieto, occorre spesso prevedere deroghe per gli usi delle sostanze autorizzati dalla legge. È inoltre preferibile sottoporre l’accesso a un precursore ad autorizzazione e i relativi utilizzatori a sorveglianza piuttosto che vietare completamente un precursore e spingere gli utilizzatori verso l’illegalità.

Art. 4 Detenzione di precursori

Gli utilizzatori privati non possono detenere precursori ai sensi dell’articolo 3 il cui accesso è «soggetto a registrazione», «soggetto a registrazione e autorizzazione» oppure vietato («nessun accesso»). La detenzione è lecita soltanto se la sostanza è stata acquistata in conformità alle modalità d’accesso stabilite.

Art. 5 Trasferimento di precursori

Gli utilizzatori privati non possono trasferire ad altri utilizzatori privati i precursori di cui all’articolo 3 il cui accesso è «soggetto a registrazione», «soggetto a registrazione e autorizzazione» oppure vietato («nessun accesso»), poiché in tal caso non è possibile garantire la registrazione o la verifica accurata dell’autorizzazione di acquisto.

Art. 6 Rilascio dell’autorizzazione di acquisto

Gli utilizzatori privati che intendono acquistare precursori di cui all’articolo 3 il cui accesso è «soggetto a registrazione e autorizzazione», devono richiedere a fedpol il rilascio di un’autorizzazione di acquisto indicando l’uso previsto della sostanza.

L’autorizzazione di acquisto è rilasciata se il richiedente è maggiorenne, se è domiciliato in Svizzera e se indica un uso previsto plausibile. Inoltre non devono sussistere motivi di impedimento ai sensi del capoverso 4. Se per l’uso previsto indicato si può ricorrere a una sostanza alternativa, l’autorizzazione di acquisto può essere rifiutata.

Il domicilio in Svizzera costituisce un requisito perché solo in tal caso è possibile verificare in modo approfondito se sussistono motivi che impediscono il rilascio di un’autorizzazione di acquisto. Per le persone domiciliate all’estero vi è il rischio che fedpol, nonostante la consultazione dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 15 capoverso 1 e un’eventuale presa di contatto con le autorità partner estere ai sensi dell’articolo 16, non venga a conoscenza di tutte le informazioni rilevanti. In caso di domicilio all’estero non è inoltre possibile verificare direttamente presso l’autorità di stato civile competente se il richiedente sia sottoposto a curatela generale o sia rappresentato da un mandatario designato con mandato precauzionale (cfr. art. 15 cpv. 2).