Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

invece verificarsi ritardi (tornate di consultazione supplementari) con conseguente posticipazione dell’entrata in vigore della nuova legge federale.

1.4.2 Trasposizione dell’AVO in Europa

Le modalità di trasposizione dell’AVO sono a discrezione degli Stati membri che, secondo l’articolo 17, hanno la possibilità di mantenere i regimi di registrazione nazionali esistenti in conformità con l’articolo 8. La Commissione europea e l’SCP hanno pubblicato linee guida per l’implementazione del regolamento stesso. Ne esistono due versioni: una pubblica e una destinata ai responsabili della sicurezza («security manager») in seno agli operatori economici. Sebbene l’AVO sia entrato in vigore nel marzo 2013, non sono pochi gli Stati membri che, alla scadenza del termine del 2 settembre 2014, non avevano ancora proceduto alla sua trasposizione. Per questo motivo, le esperienze raccolte in materia si limitano ai pochi Paesi pionieri in questo contesto.

1.4.2.1 Visione d’insieme

Come già accennato, l’AVO lascia un certo margine di manovra in termini di trasposizione. Per questo motivo la regolamentazione in materia di precursori risulta eterogenea in Europa. Le ragioni alla base della modalità di trasposizione scelta sono diverse e da ricondurre a regolamentazioni nazionali già esistenti nonché a questioni di risorse e competenze. Circa la metà degli Stati membri deve ancora trasporre l’AVO nel suo ordinamento giuridico (de facto, in questi Paesi vige attualmente un divieto in materia)15. Alcuni Paesi hanno dapprima introdotto un divieto generale, sottovalutando gli usi legittimi da parte degli utilizzatori privati, per poi passare a una soluzione più liberale che invece ne tenesse debitamente conto.

Le esperienze in materia di trasposizione dell’AVO sono quindi ancora limitate, questo anche perché il processo non evolve alla stessa velocità nei diversi Stati membri. Di seguito vengono presentate le esperienze di Paesi operativi già da tempo, come l’Austria e il Regno Unito, di cui vengono presi rispettivamente ad esempio il regime di registrazione e il regime di autorizzazioni.

1.4.2.2 Austria

Esempio di trasposizione

L’Austria, che ha optato per un divieto generale, prevede però la possibilità di accedere, attraverso un regime di registrazione, a determinati prodotti a media concentrazione di precursori. La competenza per l’analisi e il trattamento delle segnalazioni di sospetto nonché per sparizioni e furti di quantità considerevoli di precursori spetta all’ufficio austriaco di polizia criminale («Bundeskriminalamt»), incaricato al contempo di mettere in campo le misure di sensibilizzazione.

15 Stato: 2016.