Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine
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Art. 11 Fornitura a utilizzatori privati
La presente disposizione disciplina la fornitura a utilizzatori privati di precursori di cui all’articolo 3 il cui accesso è «soggetto a registrazione» e «soggetto a registrazione e autorizzazione».
Per la fornitura occorre registrare diverse informazioni sugli utilizzatori privati e i precursori (registrazione). Per «indicazioni sul precursore» s’intendono il tipo di sostanza, la sua concentrazione e la quantità acquistata. Le «indicazioni sulla transazione» si riferiscono al luogo e all’ora. Nelle «indicazioni sull’autorizzazione di acquisto» occorrerà verosimilmente registrare il numero dell’autorizzazione.
Chi fornisce a utilizzatori privati precursori di cui all’articolo 3, il cui accesso è «soggetto a registrazione e autorizzazione», deve inoltre verificare se dispongono dell’autorizzazione di acquisto necessaria. La verifica è anch’essa effettuata per via elettronica.
Mentre per le autorizzazioni di acquisto l’utilizzatore privato deve essere domiciliato in Svizzera (cfr. art. 6), le transazioni soggette soltanto a registrazione possono essere eseguite da tutti gli utilizzatori privati che esibiscono un documento d’identità rilasciato da un’autorità svizzera. Oltre alle persone domiciliate in Svizzera, possono quindi svolgere simili transazioni anche gli Svizzeri all’estero e le persone titolari di un permesso per frontalieri. In questo modo è possibile garantire l’identificazione inequivocabile dell’utilizzatore privato. Per le transazioni soggette soltanto a registrazione non è necessario che l’utilizzatore privato sia domiciliato in Svizzera. Del resto, nei punti vendita non sarebbero nemmeno in grado di verificare se la persona è davvero domiciliata in Svizzera.
Art. 12 Etichettatura
Per identificare meglio i precursori soggetti a registrazione e autorizzazione, i punti vendita devono provvedere affinché le restrizioni di accesso figurino sull’etichetta del prodotto.
I requisiti in materia di etichettatura sono stabiliti dal Consiglio federale. Quest’ultimo definirà una normativa che corrisponderà a quella adottata dall’UE. In questo modo non sarà necessario cambiare l’etichettatura dei prodotti che dallo spazio UE o dallo Spazio economico europeo (SEE) giungono in Svizzera o che dal nostro Paese sono esportati nello spazio UE/SEE.
Art. 13 Preparazione e detenzione di sostanze esplodenti
Agli utilizzatori privati è vietata sia la preparazione di sostanze esplodenti sia la detenzione di simili sostanze preparate a titolo privato, a prescindere dai precursori utilizzati per la preparazione.
Non occorre introdurre una disposizione di coordinamento con la LEspl, visto che la preparazione a titolo privato (a scopo di hobby) di esplosivi non rientra nel campo d’applicazione della LEspl (cfr. n. 1.1.3.2). Gli utilizzatori privati non possono dunque chiedere un’autorizzazione in virtù dell’articolo 9 capoverso 1 LEspl. Inoltre, essi non adempierebbero comunque i requisiti di cui all’articolo 8a LEspl.