Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine

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sensibilizzazione verrà inoltre menzionata la possibilità di identificare gli utilizzatori professionali tramite il numero di identificazione delle imprese (IDI).

Come si evince dalla definizione di «utilizzatore privato», occorre tener conto dell’uso previsto del singolo precursore per stabilire se l’utilizzatore in questione sia privato o professionale. La medesima persona fisica o giuridica può essere considerata contemporaneamente un utilizzatore professionale per determinate sostanze e un utilizzatore privato per altre. Si pensi ad esempio a un agricoltore che è considerato un utilizzatore professionale quando acquista un fertilizzante per la sua attività, mentre non è considerato tale quando utilizza un prodotto per pulire l’acquario.

Per «precursori» si intendono tutte le sostanze chimiche che possono essere utilizzate per preparare sostanze esplodenti. La definizione si riferisce sia alle sostanze chimiche stesse, sia ai miscugli, alle miscele e alle soluzioni che le contengono.

Fanno parte delle sostanze esplodenti soltanto le sostanze la cui esplosione può essere provocata senza apporto di aria. Non rientrano dunque in questa categoria i gas esplosivi, i vapori di combustibili liquidi e tutte le altre sostanze che esplodono soltanto dopo essere state miscelate con l’aria. L’esplosione deve inoltre produrre un effetto in grado di mettere in pericolo la vita e l’integrità delle persone o di distruggere oggetti.

Art. 3 Restrizioni di accesso

Il Consiglio federale tiene un elenco dei precursori soggetti a un accesso limitato. L’elenco può essere adeguato sulla scorta dei nuovi sviluppi che emergono quando sono constatati degli abusi. Nella misura del possibile, dovrà inoltre essere armonizzato con la pertinente lista dell’UE.

Per ciascun precursore elencato, il Consiglio federale definisce il livello di concentrazione fino al quale è liberamente accessibile e il livello a partire dal quale l’accesso è invece soggetto a registrazione oppure soggetto a registrazione e autorizzazione. Più la concentrazione di una determinata sostanza è bassa in un prodotto, più dovrà essere facile accedere al prodotto. Quanto più la concentrazione è ridotta, tanto più elevata sarà la quantità di prodotto necessaria per preparare una sostanza esplodente. Di conseguenza, aumenterà anche la probabilità che l’acquisto venga considerato sospetto. Per evitare che si creino nuovi ostacoli tecnici al commercio, i livelli di concentrazione corrisponderanno a quelli stabiliti nell’AVO, salvo deroghe debitamente motivate. Tali livelli sono fissati dall’SCP, il comitato permanente di esperti UE in materia di precursori cui partecipa anche la Svizzera.

Attualmente è previsto che l’elenco comprenda otto sostanze (perossido di idrogeno, nitrometano, acido nitrico, clorato di potassio, perclorato di potassio, clorato di sodio, perclorato di sodio e nitrato di ammonio). Tutte queste sostanze sono liberamente accessibili fino a un determinato livello di concentrazione. Superato tale livello, le sostanze sono soggette all’obbligo di registrazione oppure all’obbligo di registrazione e autorizzazione (cfr. n. 1.3.1).