Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
e. Sistema d’informazione Schengen (art. 16 LSIP);
f. registro nazionale di polizia (art. 17 LSIP);
g. sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol (art. 18 LSIP);
h. «Index SIC» del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) (art. 51 della legge del 25 settembre 201520 sulle attività informative [LAIn]);
i. sistema d’informazione sul casellario giudiziale (art. 367 CP);
j. sistema d’informazione sui documenti d’identità ai sensi dell’articolo 11 della legge del 22 giugno 200121 sui documenti d’identità (LDI) (art. 12 LDI);
k. sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (art. 9 della legge federale del 20 giugno 200322 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo).
L’accesso al Sistema d’informazione Schengen di cui alla lettera e dovrà comprendere le segnalazioni di persone ai fini dell’estradizione e le segnalazioni di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato. Questo accesso è importante soprattutto per il trattamento delle segnalazioni di sospetto, poiché possono riguardare anche persone domiciliate all’estero. In tal caso si deve poter controllare se la persona è segnalata nel Sistema d’informazione Schengen per ricerca.
Art. 16 Scambio d’informazioni
Nel quadro della valutazione delle richieste per il rilascio di autorizzazioni di acquisto e in caso di avvenimenti sospetti, fedpol deve poter collaborare con le autorità partner svizzere ed estere, ad esempio con i chimici cantonali oppure i servizi nazionali di contatto in materia di precursori (NCP) negli Stati membri dell’UE e dello SEE. Possono essere scambiati tutti i dati personali di cui all’articolo 18.
Se la persona interessata si rivolge a fedpol spontaneamente presentando una richiesta per il rilascio di un’autorizzazione di acquisto, lo scambio d’informazioni non è soggetto a particolari restrizioni. In caso di avvenimenti sospetti, fedpol può divulgare dati personali soltanto se è necessario per evitare un pericolo per le persone od oggetti. Questo principio non si applica soltanto ai dati personali degni di particolare protezione bensì a tutti i dati personali, quindi anche alle generalità delle persone in questione.
20 RS 121
21 RS 143.1
22 RS 142.51