Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine

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La presente disposizione si applica soltanto agli utilizzatori privati. Occorre tuttavia tener presente che la distinzione tra utilizzatore «professionale» e «privato» dipende dall’uso previsto del singolo precursore (cfr. art. 2 lett. a). Chi acquista un precursore in qualità di utilizzatore professionale, non può in seguito utilizzarlo come vuole. Un agricoltore che acquista un fertilizzante è considerato un utilizzatore professionale fintanto che lo utilizza realmente a tale scopo. L’uso del fertilizzante per preparare sostanze esplodenti non rientra invece nell’attività lucrativa dell’agricoltore. In tale contesto, è infatti considerato un utilizzatore privato, motivo per cui il divieto di preparare sostanze esplodenti si applicherà anche a lui.

Art. 14 Segnalazione di sospetto

Chiunque può segnalare un sospetto in relazione ai precursori, in particolare quando si tratta di transazioni o tentativi di transazioni che insospettiscono la persona che ha fornito il precursore. Possono essere segnalati anche avvenimenti sospetti come la sparizione o il furto di precursori.

Le segnalazioni di sospetto possono e devono riguardare tutti i precursori ai sensi dell’articolo 2 lettera b. Non sono limitate soltanto ai precursori di cui all’articolo 3.

Per le pertinenti segnalazioni di sospetto, nel quadro delle misure urgenti adottate sono stati creati appositamente un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica. Queste misure vanno mantenute.

È inoltre prevista la messa in atto di misure di sensibilizzazione che sollecitino i punti vendita e gli utilizzatori professionali e privati a essere vigili e a segnalare casi sospetti correlati ai precursori.

Art. 15 Raccolta di informazioni

Nell’ambito dell’analisi delle transazioni (ovvero dei dati provenienti da forniture e importazioni registrate di precursori), del trattamento delle richieste per il rilascio di autorizzazioni di acquisto, del riesame periodico delle autorizzazioni di acquisto e del trattamento delle segnalazioni di sospetto, fedpol deve poter disporre di un quadro completo ed è quindi autorizzato a consultare automaticamente e sistematicamente tutte le fonti accessibili al pubblico nonché diversi sistemi d’informazione di polizia. Può inoltre raccogliere informazioni sulle persone presso le autorità di polizia e amministrative.

I sistemi d’informazione di polizia consultabili sono i seguenti:

a. sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 della legge federale del 13 giugno 200819 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione [LSIP]);

b. sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 LSIP);

c. sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale (art. 12 LSIP);

d. sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15 LSIP);

19 RS 361