Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine

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Art. 17 Sistema d’informazione

Per adempiere i propri compiti ai sensi della presente legge, fedpol deve essere in grado di trattare diversi dati personali. Tale trattamento dei dati avverrà in un nuovo sistema d’informazione ad hoc.

fedpol è autorizzato a confrontare i dati registrati nel sistema d’informazione per verificare se sussistono informazioni secondo cui i precursori potrebbero essere utilizzati per compiere reati contro la vita e l’integrità delle persone o contro oggetti.

Art. 18 Contenuto del sistema d’informazione

La presente disposizione elenca i dati registrati nel sistema d’informazione.

Fanno parte dei procedimenti amministrativi menzionati alla lettera f le procedure per l’emanazione di una decisione ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2. Tuttavia, hanno ad esempio diritto a una decisione anche le persone cui è rifiutato il rilascio di un’autorizzazione di acquisto.

Art. 19 Diritto d’accesso e di rettifica

I diritti d’accesso e di rettifica sono retti dalla legge federale del 19 giugno 199223 sulla protezione dei dati (LPD), o meglio, in seguito alla sua revisione totale24, dalla nuova legge sulla protezione dei dati.

Art. 20 Procedura di richiamo

Il Consiglio federale può autorizzare determinate autorità ad accedere al sistema d’informazione mediante procedura di richiamo.

I servizi che rilasciano autorizzazioni in virtù della legge del 20 giugno 199725 sulle armi (LArm), sono tenuti a verificare se vi sono motivi d’impedimento di cui all’articolo 8 capoverso 2 LArm. Secondo l’avamprogetto (nuovo art. 14a LEspl) lo stesso vale per i servizi che rilasciano autorizzazioni in virtù della LEspl. Tali servizi devono poter appurare se a una persona è stata rifiutata un’autorizzazione di acquisto ai sensi della presente legge o se, a causa di avvenimenti sospetti, sono state adottate misure nei confronti di questa persona. Poiché in tale contesto il numero delle richieste sarebbe elevato, l’accesso mediante procedura di richiamo è giustificato (lett. a).

Nel quadro di controlli o perquisizioni domiciliari, i corpi cantonali di polizia o fedpol possono imbattersi in precursori di cui all’articolo 3, così come l’AFD nell’ambito dei suoi controlli. In tale caso è necessario poter verificare rapidamente se sono state effettuate tutte le registrazioni richieste e se sono disponibili tutte le autorizzazioni di acquisto necessarie (lett. b).

23 RS 235.1

24 Cfr. progetto di legge federale relativa alla revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati.

25 RS 514.54