Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
se la determinazione delle persone punibili richiede un onere sproporzionato (cfr. art. 7 DPA).
Va inoltre considerato che gli utilizzatori privati non sono autorizzati a trasferire ad altri utilizzatori privati precursori, la cui fornitura è soggetta a registrazione oppure a registrazione e autorizzazione. Se la persona che ha trasferito il prodotto conosce personalmente il destinatario ed è certa che il prodotto in questione venga utilizzato per scopi privati e in modo lecito, la condanna a una pena detentiva o pecuniaria pare tuttavia eccessiva. L’avamprogetto prevede quindi che anche in simili casi venga inflitta soltanto una multa. Deve inoltre essere possibile abbandonare il procedimento o pronunciare soltanto un ammonimento.
Art. 27 Detenzione, importazione o esportazione illecite
In virtù dell’articolo 4 agli utilizzatori privati è vietata in linea di principio la detenzione di precursori di cui all’articolo 3 il cui accesso è «soggetto a registrazione», «soggetto a registrazione e autorizzazione» oppure vietato («nessun accesso»). La detenzione da parte degli utilizzatori privati è lecita soltanto se i precursori sono stati acquistati secondo le modalità d’accesso stabilite. La detenzione illecita è punita con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. I precursori in questione devono essere confiscati.
Secondo l’articolo 8 gli utilizzatori privati sono inoltre tenuti a registrare l’importazione di precursori soggetti a registrazione o soggetti a registrazione e autorizzazione. L’articolo 9 disciplina inoltre l’esportazione di simili sostanze da parte di utilizzatori privati. La violazione di tali disposizioni è punita con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. I precursori in questione devono essere confiscati.
Chiunque detiene, importa o esporta il prodotto per uso personale e con l’intenzione di farne un uso legale, è punito soltanto con una multa. Anche in questi casi è possibile abbandonare il procedimento o pronunciare soltanto un ammonimento. Si procede alla confisca soltanto se sono adempiti i requisiti di cui all’articolo 69 CP, ovvero se i precursori compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Se il procedimento è abbandonato, la confisca può essere effettuata sotto forma di confisca indipendente o in virtù dell’articolo 23 capoverso 2 tramite il diritto amministrativo.
Art. 28 Conseguimento fraudolento di un’autorizzazione di acquisto
Chi ottiene un’autorizzazione di acquisto in modo fraudolento fornendo indicazioni false all’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. Nei casi di lieve entità è inflitta una multa. Analogamente ai casi di cui agli articoli 26 e 27, è possibile abbandonare il procedimento o pronunciare soltanto un ammonimento.
Art. 29 Preparazione e detenzione di sostanze esplodenti
Agli utilizzatori privati è vietata sia la preparazione di sostanze esplodenti sia la detenzione di simili sostanze preparate a titolo privato, a prescindere dai precursori