Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/89: Legge federale sui precursori di sostanze esplodenti · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 25 Emolumenti
Nell’ambito delle autorizzazioni di acquisto è previsto il pagamento di emolumenti. La loro entità non deve essere tuttavia tale da coprire le spese. I prodotti in questione non costano molto e fissando emolumenti troppo elevati si rischia di spingere gli utilizzatori privati verso l’illegalità. L’entità dei singoli emolumenti dovrà ancora essere definita e disciplinata a livello di ordinanza.
Possono essere riscossi emolumenti anche per l’esecuzione di controlli e l’emanazione di decisioni. I controlli sul mercato effettuati a campione che non danno adito ad alcuna contestazione, non devono tuttavia essere soggetti a emolumenti.
Per il resto saranno riscossi emolumenti soprattutto per lo smaltimento dei precursori confiscati da fedpol.
Art. 26 Infrazioni in materia di fornitura
Secondo la presente disposizione è punito chiunque fornisca precursori in violazione delle prescrizioni in materia di registrazione e autorizzazione. I pertinenti reati sono sanzionati con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Una comminatoria penale più severa, e quindi la qualificazione delle fattispecie penali come crimini, non sarebbe giustificata poiché, nel presente caso, non occorre dimostrare che l’autore abbia messo in pericolo beni giuridici in modo intenzionale o con dolo eventuale, ovvero che sapeva o doveva presumere che le sostanze in questione fossero destinate a un uso delittuoso. Se è possibile dimostrare che abbia agito intenzionalmente o con dolo eventuale, l’autore è punito in virtù dell’articolo 226 capoverso 2 CP che prevede una pena detentiva massima di 5 anni.
Le infrazioni sono perseguite in conformità alla DPA (cfr. art. 31). Essa statuisce che, in caso di infrazioni commesse nella gestione degli affari di un’azienda, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che le hanno commesse (cfr. art. 6 cpv. 1 DPA). Se il padrone dell’azienda o il datore di lavoro omette, intenzionalmente o per negligenza, di impedire la commissione di infrazioni da parte dei propri subordinati o di paralizzarne gli effetti, egli o gli organi colpevoli possono essere puniti alla stregua dell’autore stesso (cfr. art. 6 cpv. 2 e 3 DPA). Se le prescrizioni in materia di registrazione e autorizzazione sono violate nell’ambito del commercio, il venditore stesso si rende quindi punibile. Se l’azienda in questione ha omesso, intenzionalmente o per negligenza, di impedire l’infrazione, possono essere inoltre puniti anche l’imprenditore rispettivamente gli organi che hanno agito in modo colposo.
In tale contesto, occorre tuttavia tener conto che la violazione delle prescrizioni in materia di registrazione e autorizzazione non sempre è intenzionale. È possibile che nel commercio i prodotti vengano scambiati accidentalmente oppure che la registrazione o il controllo dell’autorizzazione di acquisto vengano dimenticati. Per raggiungere l’obiettivo fissato dalla presente normativa è importante ottemperare sistematicamente alle prescrizioni pertinenti. Per questo motivo anche l’infrazione per negligenza va sanzionata. In tal caso, l’avamprogetto prevede soltanto una multa. La multa può essere inflitta all’azienda stessa, se non supera i 5000 franchi e